Quando un alunno si fa male a scuola: presupposti per il risarcimento

Succede di frequente che uno studente cada, inciampi o si ferisca durante la sua permanenza a scuola, ovvero quando l’Istituto Scolastico è responsabile per la sua incolumità.
Ma in quali casi è possibile pretendere il risarcimento per il danno subìto?
È necessario, in primis, dimostrare il fatto accaduto e la conseguente lesione che ne è scaturita.
Secondariamente occorre documentare che l’evento abbia avuto luogo negli orari in cui è compito dell’Istituto vigilare sull’incolumità dell’alunno.
La legge prevede, però, che la scuola possa fornire una cosiddetta prova liberatoria, tramite cui comprovare che l’evento lesivo è avvenuto in maniera imprevedibile e/o indipendentemente dalla vigilanza dovuta e operata.
Una volta dimostrata l’imprevedibilità e l’inevitabilità del fatto, all’Istituto non sarà imputabile alcun obbligo di risarcimento nei confronti dello studente.
Quando, invece, la responsabilità della scuola è appurata, sarà necessario, da parte della famiglia dell’infortunato, procedere all’invio di una richiesta formale di risarcimento indirizzata al dirigente scolastico.
Nel caso in cui l’incidente sia avvenuto durante le attività definite “a rischio” (come le ore di educazione fisica o di laboratorio), l’assicurazione scolastica obbligatoria stipulata con l’INAIL procederà al pagamento del risarcimento.
Gli Istituti Scolastici sono soliti, inoltre, sottoscrivere polizze con assicurazioni private che coprano tutte quelle situazioni in cui non è l’ente pubblico a provvedere all’indennizzo.
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