Le singole voci di danno risarcibili in caso di sinistro con lesioni

Ottenere un giusto e corretto risarcimento del danno in caso di sinistro con lesioni fisiche è spesso complicato e necessita del supporto di specialisti che tutelino il danneggiato.
Le voci di danno da valorizzare sono infatti svariate ed alcune di esse sono controverse e dibattute in giurisprudenza e in dottrina, sia in relazione alla loro stessa sussistenza, sia in relazione alla loro quantificazione.
In ogni caso è fondamentale sapere almeno quali sono e come vanno a comporre nella loro specificità l’ammontare complessivo del risarcimento, conoscenza che il soggetto leso deve avere almeno in via generale, e che deve approfondire confrontandosi con il professionista che lo ha assistito chiedendo spiegazione specifica e chiarimenti per ognuna di esse al momento di accettare un importo a titolo di risarcimento.
In tale contesto e momento il professionista patrocinatore procederà a spiegare al suo assistito gli aspetti più tecnici e i presupposti e circostanze che nel suo caso specifico hanno consentito di valorizzare tutte ovvero solo alcune delle voci di danno risarcibili previste del nostro ordinamento.
Il percorso, tuttavia, è opportuno comunque che presupponga una generica conoscenza preliminare da parte del danneggiato assistito, prima ancora di approcciare all’approfondimento e alle spiegazioni del patrocinatore.
Procediamo pertanto ad un breve elenco sintetico delle voci da danno previste in caso di lesione, con l’auspicio di trasmettere parte di conoscenza e informazioni utili per tutti.
In primo luogo, affrontiamo il tema dei danni di natura non patrimoniale che possiamo elencare come segue.
Il danno da inabilità temporanea: consiste nei giorni immediatamente successivi al giorno del sinistro, nei quali il soggetto è rimasto totalmente ovvero parzialmente inabile, e il computo della percentuale di inabilità e la durata come numero di giorni consecutivi viene riconosciuto dal medico legale nella perizia dopo la visita finale. Le tabelle previste da applicare per il calcolo assegnano un valore economico fisso per ogni giorno, da moltiplicare per il numero di giorni riconosciuti.
Il danno da invalidità permanente: consiste nella valutazione della lesione vera e propria, ad uno ovvero più organi anatomici, nei casi in cui vi sia purtroppo una conseguenza di invalidità stabile, ovvero non recuperabile in futuro, e di cui il soggetto leso ne soffrirà per tutta la vita. Il medico legale in perizia dopo la visita anche in tale caso assegnerà un punteggio in percentuale di invalidità che verrà calcolato nel suo valore economico in base all’applicazione di tabelle prestabilite, le quali indicano una somma in riferimento ad ogni punteggio riconosciuto ed in stretta relazione alla età del danneggiato.
Il danno morale: consiste nella sofferenza interiore emotiva soggettiva che il danneggiato vivrà per tutta la sua vita residua per il fatto stesso di avere subito la lesione permanente. Questa voce di danno, che si calcola applicando una percentuale di aumento al valore economico del danno da invalidità permanente, deve essere valorizzata nella trattativa con il responsabile da parte del patrocinatore, facendo riferimento a parametri indicativi ed equitativi riconducibili alla esperienza e alla conoscenza delle consuetudini liquidative, che sono in fondo lo specchio degli orientamenti dei Tribunali negli anni.
La personalizzazione: consiste nelle ricadute dinamico relazionali del sinistro nella vita quotidiana e nelle abitudini del danneggiato, intese come interessi, hobby, sensibilità sociale, attività ludiche, ecc…, e presuppone la possibilità di provare nella realtà un vero cambiamento delle abitudini di vita. Trattasi di voce di danno che necessita di una spiccata capacità e preparazione del patrocinatore nell’affrontare la trattativa con la controparte, proprio perché viene calcolata anche in questo caso in via equitativa con un aumento in percentuale del valore di importo della invalidità permanente. Si differenzia dal danno morale perché mentre quest’ultimo si riferisce alla sofferenza interiore che discende dalla lesione stessa, nel caso della personalizzazione necessita riferirsi a molti e svariati aspetti della relazione del danneggiato verso l’esterno e le altre persone nel suo essere soggetto sociale.
Conclusa queste breve e semplificata sintesi dei danni di natura non patrimoniale, analizziamo come invece si compongono e si distinguono i danni di natura patrimoniale.
Possono essere divisi in due grandi macrocategorie come sotto riportiamo.
Il danno patrimoniale emergente: consiste nelle spese di cura e di assistenza medica che il danneggiato ha dovuto sostenere a causa del sinistro ovvero che dovrà presuntivamente sostenere, quali medicinali, visite specialistiche, ricoveri, fisioterapie. La loro congruità e riconducibilità al sinistro deve essere confermata dal medico legale, e, qualora lo fosse, potranno essere richieste come rimborso per tutto il loro importo come da fatture, preventivi, e scontrini. Nel novero di questa voce di danno in alcuni casi possono anche rientrare i rimborsi per le spese di spostamenti, pernottamenti in albergo, sempre che sia ragionevole riconoscerli come di stretta necessità a seguito del sinistro subito.
Il danno patrimoniale da lucro cessante: consiste in danno economico legato alla capacità del danneggiato di produrre reddito in stretta correlazione alla impossibilità totale ovvero parziale di svolgere il suo lavoro a causa del sinistro. Naturalmente questa voce di danno può riferirsi non solo alla perdita di guadagno che il soggetto ha già subito fino al momento del risarcimento, intesa come mancate occasioni di lavoro, appuntamenti, incontri commerciali, prestazioni professionali in genere, ma anche alla futura possibile e probabile perdita che subirà in futuro e per tutta la vita, proprio perché presuntivamente, qualora lo dovesse indicare il medico legale nella perizia, si può in alcuni casi sostenere che le lesioni subite sono tali da pregiudicare in via parziale ovvero totale la capacità del soggetto per sempre di svolgere la propria attività professionale. Trattasi di voce di danno che deve essere calcolata in via matematica attraverso formule che il patrocinatore deve conoscere, e che devono essere rapportate alle dichiarazioni dei redditi del danneggiato.
Concludiamo questo brevissimo riassunto delle voci di danno richiedibili in caso di lesioni, precisando che non tutte vengono sempre riconosciute, anche se spesso sono cumulabili fra loro senza relazione di vicendevole esclusione, trattandosi di voci completamente diverse le une dalle altre nel loro significato e nei diversi presupposti, non sempre presenti, di cui necessitano per essere risarcite.
L’importanza, tuttavia, di conoscerne la sussistenza almeno potenziale in termini di risarcimento è evidente, e sarà poi compito del professionista che ha seguito e tutelato l’assistito spiegare e chiarire come si compone il risarcimento ottenuto nel caso specifico, descrivendo i motivi tecnici e giuridici del risultato.
Andrea Milanesi