La costituzione di parte civile da parte della persona offesa

La costituzione di parte civile da parte della persona offesa di un reato nel relativo processo penale è spesso utile e necessaria, tuttavia non si deve commettere l’errore in alcuni casi di ritenere sempre scontata la sua opportunità.
Vi possono infatti essere delle casistiche dove è consigliabile valutare la sola azione stragiudiziale ovvero l’azione civile, non procedendo alla costituzione nel processo penale, e questo per ragioni riconducibili sia alla particolarità della dinamica del sinistro, sia proprio per i rapporti che intercorrono fra il procedimento penale e quello civile.
Il nostro fiduciario di Cagliari, l’avv. Franco Villa, nel parere che segue entrerà nel merito dell’argomento, specificando le ragioni tecnico-giuridiche che possono rendere consigliabile in alcuni casi, procedere con la sola iniziativa stragiudiziale e civile.
Andrea Milanesi
Responsabile Tecnico
Prof. Michele Tossani srl
Nell’ipotesi in cui si dovesse verificare un sinistro determinato dalla condotta umana, possono sussistere, oltre ad una responsabilità di carattere civilistico, anche dei profili di illiceità penale.
In quest’ultimo caso sarà necessario avviare un procedimento penale il cui impulso potrà essere riconducibile ad una querela presentata dalla persona offesa dal reato, o nei casi più gravi si procederà d’ufficio. La persona offesa, o in caso di un sinistro con esito letale, i prossimi congiunti della vittima, in qualità di persone danneggiate dal reato, possono esercitare i diritti e le facoltà riconosciuti dall’art.74 del codice di procedura penale.
Laddove il procedimento penale non venga archiviato ed il Pubblico Ministero eserciti dunque l’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, il danneggiato dal reato potrà costituirsi parte civile. La costituzione di parte civile è un atto personalissimo con il quale si esercita l’azione civile nel processo penale, anche per il tramite di un procuratore speciale, ed è finalizzata ad ottenere le restituzioni ed il risarcimento del danno ingiustamente patito. Tuttavia, resta salva la possibilità per il danneggiato di agire direttamente in sede civile.
La scelta di costituirsi parte civile nell’ambito del processo penale oppure di agire direttamente in sede civile è particolarmente complessa. Infatti, da una parte, essere rappresentati da un avvocato nel processo penale consente di dare un contributo significativo all’accusa sostenuta dal pubblico ministero; dall’altra, dimostrare la colpa del danneggiante in ambito civilistico è più agevole, in quanto sarà sufficiente una valutazione in termini probabilistici del nesso di causalità tra la condotta e l’evento dannoso. Al contrario, la responsabilità penale dev’essere accertata al di là di ogni ragionevole dubbio ai sensi dell’art. 533 c.p.p..
Proprio perché il danneggiato non può esercitare contemporaneamente l’azione volta ad ottenere il risarcimento del danno sia in sede civile che in sede penale, dovrà valutare attentamente le proprie possibilità al fine di vedere soddisfatta la pretesa risarcitoria.
Dunque, se l’azione risarcitoria in sede civile viene esercitata dopo la costituzione di parte civile o dopo che è intervenuta la sentenza penale di primo grado, il procedimento civile rimarrà sospeso fino all’irrevocabilità della predetta sentenza. A tal riguardo l’art. 651 c.p.p. dispone che “La sentenza penale irrevocabile di condanna in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. Medesima efficacia ha la sentenza irrevocabile pronunciata in sede di giudizio abbreviato, salvo il caso in cui la parte civile abbia rifiutato di accettare il mutamento del rito preteso dall’imputato.
Ciò significa che, la sentenza penale irrevocabile in merito all’accertamento dei fatti contestati, conserva la propria efficacia anche nei giudizi civili o amministrativi per le restituzioni ed il risarcimento del danno promosso nei confronti dell’imputato. In tal caso, la successiva azione civile sarà finalizzata soltanto alla determinazione del danno, posto che la responsabilità del danneggiante è stata già accertata in sede penale.
Allo stesso modo, ed in senso contrario, la sentenza di assoluzione nel merito ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno nei confronti del danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile. La sentenza di assoluzione fa stato nel processo civile salvo il caso in cui il danneggiato abbia esercitato l’azione civile prima del processo penale e ivi non l’abbia trasferita, oppure nell’ipotesi in cui l’azione civile è stata esercitata quando non era più ammissibile la costituzione di parte civile. La stessa efficacia di giudicato è riconducibile alla sentenza di assoluzione pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, sempre che la parte civile abbia accettato il rito.
In conclusione, nei casi in cui la responsabilità penale sia dubbia, la scelta migliore sarà quella di procedere in primo luogo in via stragiudiziale e, qualora le trattative non dovessero avere esito favorevole, agire autonomamente in sede civile onde evitare che la sentenza del giudice penale possa pregiudicare il diritto ad ottenere il risarcimento del danno ingiustamente patito dal danneggiato.
Avv. Villa Franco