Infortunio sul lavoro e i danni non indennizzabili dall’Inail: riflessioni sull’opportunità di istituire l’assicurazione obbligatoria privata datoriale

L’infortunio del lavoratore avvenuto durante lo svolgimento delle sue mansioni ovvero nel caso di sinistro durante il percorso da casa al lavoro ovvero al rientro, come noto è assicurato e coperto dall’istituto dell’Inail.
La copertura assicurativa pubblica per il lavoratore infortunato inoltre sussiste sempre ed in ogni caso, anche nella circostanza in cui il sinistro sia riconducibile alla responsabilità del danneggiato stesso.
Prevede il riconoscimento di una diaria giornaliera per i giorni di assenza dal lavoro dovuti all’infortunio (detta anche nel linguaggio dei liquidatori “temporanea da lavoro”), la liquidazione del danno biologico inteso come invalidità permanente nei casi in cui il medico legale dell’Inail riconosca un punteggio superiore al 6%, e una componente anche di danno economico patrimoniale quale proiezione futura, subito dal lavoratore e che si manifesterà negli anni, nel caso in cui il medico legale dell’istituto attribuisca all’infortunato un punteggio di invalidità superiore al 16%, ed in tale ultimo caso al lavoratore verrà erogata una rendita mensile vitalizia anziché una liquidazione a “ saldo” in una soluzione unica.
Inoltre, nel caso in cui l’infortunio determini purtroppo la morte del lavoratore, l’istituto pubblico corrisponderà invece una rendita a titolo di danno patrimoniale a quei componenti del suo nucleo famigliare che dipendevano economicamente dalla sua attività lavorativa in quanto percettore di reddito.
Come è stato precisato sopra il lavoratore, ovvero i suoi famigliari nel caso di decesso, hanno diritto a questa tutela e agli indennizzi come specificati, sia nel caso in cui il sinistro sia stato fortuito e senza la responsabilità di nessuno, sia nei casi in cui vi sia la responsabilità di terzi, quali ad esempio il conducente di un’altra auto in un incidente stradale nel tragitto casa lavoro e ritorno, oppure il datore di lavoro stesso per omesso rispetto della normativa sulla sicurezza ovvero generica negligenza ed imprudenza, ed in tali secondi casi l’Inail avrà successivo diritto di rivalsa verso il responsabile ovvero la sua Compagnia di Assicurazione privata per gli importi erogati oppure che erogherà nel caso di rendita.
E’ tuttavia importante precisare che il lavoratore e i suoi famigliari, nel caso in cui il sinistro sia avvenuto per colpa di terzi come negli esempi sopra esposti, hanno diritto anche al risarcimento di altre voci di danno subite e che non sono coperte dall’Inail, e la cui liquidazione sono legittimati a richiedere direttamente al responsabile oppure in manleva alla sua Compagnia di Assicurazione nel caso di colpa del suo datore di lavoro, ovvero del conducente di altra auto in caso di sinistro stradale (detto “in itinere”).
L’insieme di queste voci di danno diverse ed ultronee a quanto indennizzato dall’istituto pubblico, dal quale appunto non sono coperte, vengono chiamate nel linguaggio professionale di chi come noi si occupa di liquidazione, il cosiddetto “danno extra-Inail”.
Quando si parla di danno extra-Inail nel caso di responsabilità di terzi ci si riferisce nel concreto, in primo luogo alla diaria temporanea biologica per i giorni di inabilità, che pure in parte coincidendo con i giorni di temporanea da lavoro indennizzati dall’Inail si distinguono da questi ultimi con i quali in ogni caso si cumulano, poiché hanno una natura di danno esclusivamente non patrimoniale, in secondo luogo al
danno da invalidità permanente nel caso di lesioni subite inferiori al 6% di punteggio, oppure nel caso di lesioni superiori alla differenza di valore fra la valutazione dell’Inail e quella del medico legale di parte (il cosiddetto “danno biologico differenziale”), ed in ultimo ai danni di natura morale e alla personalizzazione del danno (cosiddetto danno esistenziale).
Inoltre, nei casi di lesioni gravissime subite dal lavoratore, quali le invalidità superiori circa al 50% del punteggio, è legittimo chiedere al responsabile sempre quale danno extra-Inail in quanto non coperti, il risarcimento dei danni morali riflessi in capo ai congiunti stretti del danneggiato, e nel caso di decesso del lavoratore i danni morali da perdita del rapporto parentale, poiché come abbiamo precisato in caso di morte del lavoratore l’istituto pubblico eroga esclusivamente ad alcuni dei famigliari superstiti solamente una rendita a titolo di danno patrimoniale futuro.
In ultimo e sempre come danno extra-Inail, in alcuni casi potrebbe anche sussistere il diritto a chiedere al responsabile il risarcimento di un potenziale “ danno patrimoniale differenziale”, qualora si dimostrasse che quanto erogato nella rendita mensile da parte dell’Inail a tale titolo, non compensa integralmente l’effettivo e concreto nocumento economico futuro, anche se, per coerenza professionale, dobbiamo precisare che trattasi di circostanza rara e di non agevole dimostrazione, atteso che la quantificazione del danno patrimoniale come riconosciuto dell’istituto pubblico quasi sempre assorbe, e spesso ampiamente ed in eccesso, la corrispondente quantificazione civilistica di parte.
In sintesi, si comprende come la materia sia molto complessa, tuttavia si voleva nel contesto di questo nostro articolo, fornire una panoramica generale in ambito di tematiche poco conosciute dai cittadini e lavoratori, e che è invece opportuno che ne siano informati in caso di infortunio sul lavoro oppure sinistro stradale “in itinere”.
Il lavoratore deve pertanto essere informato della possibilità concreta nel caso subisca un infortunio, di chiedere all’eventuale responsabile, spesso il datore di lavoro, il risarcimento di danno per sè e i suoi famigliari, che è diverso ed ulteriore a quanto riceve come indennizzo dell’Inail.
Naturalmente nel caso di sinistro casa-lavoro atteso che l’assicurazione RCA è obbligatoria, oppure nel caso di responsabilità del datore di lavoro qualora quest’ultimo sia assicurato con polizza che lo manlevi per i danni ai dipendenti (la cosiddetta polizza RCO), il percorso per essere risarciti dei danni extra-Inail è sicuramente più agevole e di probabile successo, mentre nel caso di assenza di copertura assicurativa, pure rispondendone l’azienda direttamente, potrebbero presentarsi problematiche di rapporti interpersonali con il datore di lavoro, oltre che
di non solvibilità economica di quest’ultimo.
Al riguardo riteniamo infine sia ragionevole interrogarci sulle ragioni e le motivazioni per le quali non sussista una normativa nazionale ad ulteriore tutela dei lavoratori che statuisca l’obbligatorietà per tutte le aziende con dipendenti, soprattutto nell’ambito di lavorazioni manuali e potenzialmente pericolose, di sottoscrivere per legge una polizza assicurativa per i danni accidentali e colposi cagionati ai dipendenti, con il risultato che, fatte salve le conseguenze penali di cui né risponderebbero comunque il datore di lavoro ovvero i relativi preposti e i soggetti in posizione apicale, i lavoratori e i loro famigliari sarebbero comunque garantiti sempre anche per voci di danno non coperte dalla tutela pubblica, e che tuttavia hanno e assumono valenza di diritti costituzionalmente protetti, con particolare riferimento ai danni morali e alla personalizzazione, che insieme al danno biologico, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, compongono la univocità e unicità del danno non patrimoniale inteso come lesione del bene salute, appunto garantito dalla nostra Costituzione.
Rileva infatti curioso, facendo un parallelismo forzato, tuttavia sempre relativo ai casi eccezionali di obbligo a contrarre, che il nostro legislatore, oltre naturalmente alla RC auto obbligatoria dal lontano 1969 e all’obbligo di essere assicurati che grava sui professionisti, abbia anche inteso negli anni stabilire la prescrizione per legge in capo a chi richiede un mutuo ad un istituto di credito di stipulare un polizza “incendio e scoppio” sull’immobile che va ad acquistare, mentre non ha mai stabilito l’obbligo legislativo di assicurare in ambito di infortuni sul lavoro danni che incidono sul bene salute dei lavoratori e protetti dalla Carte Costituzionale, e che come abbiamo descritto, non sono coperti dalla assicurazione sociale pubblica.
La non possibilità infatti di molti lavoratori, nel concreto e a prescindere dalle tutele dell’assicuratore sociale, come detto per ragioni riconducibili ai rapporti con il datore di lavoro stesso oppure la non solvibilità di quest’ultimo, di chiedere l’integrazione differenziale dei danni per i quali ha diritto al risarcimento in caso di infortunio, determina spesso una evidente ed intollerabile disparità di trattamento fra lavoratori infortunati a seconda che siano dipendenti di una azienda assicurata oppure non manlevata con polizza privata per l’RCO, e di fronte alla rilevanza del significato del lavoro nel nostro ordinamento, in combinata correlazione con la lesione del bene salute, comporta dal nostro punto di vista in Tossani, la necessità che inizi a livello legislativo un percorso reale e non solo millantato ovvero propagandistico, che porti ad una normativa dedicata e che se del caso, preveda l’introduzione dell’obbligo assicurativo RCO.
Andrea Milanesi
Responsabile tecnico
Infortunistica Tossani srl