Il risarcimento del danno nel caso di macro lesioni e la liquidazione delle spese di assistenza future

Le distorsioni interpretative di principi non applicabili

Le trattative per il risarcimento del danno nel caso di sinistri con macro lesioni particolarmente gravi, comportano un serie di criticità di non poca rilevanza, sia in relazione alla quantificazione complessiva della liquidazione da richiedere, sia e soprattutto in conseguenza di pretestuose eccezioni e dinieghi, formulati a volte dalle Compagnie di Assicurazioni.

Nello specifico le principali difficoltà si concretizzano in tema di quantificazione e liquidazione dei danni morali riflessi ai congiunti della vittima diretta, oltre che in materia di danno patrimoniale da lucro cessante, ovvero la ritenibile perdita e riduzione di reddito che il danneggiato subirà presuntivamente nel suo futuro ( in modo particolare nel caso di giovani che ancora non lavorano ma che hanno subito lesioni gravissime) e infine, e soprattutto, in ambito di valorizzazione e riconoscimento delle spese di assistenza future, ovvero il costo che il danneggiato dovrà sostenere per retribuire infermieri a domicilio e assistenti alla persona per tutto il resto della vita.

Nel merito di quest’ultima posta di danno, si manifestano sicuramente e spesso, gli aspetti e momenti più difficili del nostro lavoro di patrocinatori, oltre che le più incomprensibili, censurabili, per non dire delle volte surreali, eccezioni da parte dei Servizi Sinistri delle Compagnie di Assicurazioni.

La nostra esperienza di Tossani di molti decenni di tutela di danneggiati macrolesi ci consente infatti di potere affermare che se da un lato, in materia di danni morali riflessi per i congiunti del leso gravissimo, e di danno patrimoniale da lucro cessante del giovane che ha subito lesioni permanenti di rilevante incidenza sulla sua persona, le trattative con la Compagnie di Assicurazioni portano spesso ad accordi e soluzioni transattive caratterizzate nella maggior parte dei casi da correttezza e congruità di liquidazione nonostante le difficoltà iniziali, lo stesso non si può affermare in ambito di riconoscimento delle spese future di assistenza, materia in  cui vengono sollevate e spese dalle controparti argomentazioni che rasentano la palese incoerenza di approccio intellettuale.

I tre temi più critici al riguardo afferiscono alla convivenza del danneggiato diretto macroleso con un congiunto stretto, quale ad esempio un genitore ovvero il coniuge, oltre che la durata nel tempo, inteso come anni di sopravvivenza residua futura, per i quali proiettare il calcolo delle spese per badanti e assistenti, e in ultimo il delicato tema della applicazione sull’importo da riconoscere del cosiddetto “coefficiente di abbattimento sull’anticipo”.

In relazione al primo aspetto evidenziamo con certezza che trattasi di argomentazione che non dovrebbe neanche avere ragione di essere: affermare infatti che poiché il danneggiato convive con persona che si prende cura di lui, le spese di assistenza futura possono essere calcolate in via ridotta, oppure addirittura non valorizzate, non ha alcun fondamento giuridico neppure in via equitativa e di buon senso.

La dignità personale di ogni individuo, presuppone infatti il suo diritto implicito alla libertà, indipendenza e autosufficienza di espletamento delle funzioni primarie del quotidiano, e pertanto, nel caso di cui per responsabilità di terzi, detto diritto venga leso, l’argomentare che tale posta di danno non vada risarcita poiché sono in vita e conviventi con il danneggiato i genitori oppure il coniuge, non ha alcuna rilevanza giuridica, e al riguardo affermiamo con forza e sicurezza che tale argomento deve essere subito escluso come oggetto e tema di trattativa per l’ammontare del risarcimento, non consentendo all’interlocutore di controparte, qualora dovesse sollevarlo, neanche di approfondirlo in via iniziale.

In ogni caso, e fortunatamente come era auspicabile, è corretto affermare che negli ultimi anni tale argomentazione aberrante, anche le Compagnie di Assicurazioni stesse, salvo ancora qualche caso residuale, tendono a escluderla e a non valorizzarla.

In materia invece della durata degli anni  dei quali si deve tenere conto per effettuare la proiezione di calcolo delle spese di assistenza future, la correttezza e la coerenza professionale, porta ad affermare che trattasi di tematica che deve essere ponderata e considerata, atteso che la scienza della medicina legale stessa riconosce come i soggetti che hanno subito una lesione gravissima, quali ad esempio invalidità permanenti superiori all’ottanta per cento di riduzione della integrità psico-fisica, purtroppo non hanno spesso la medesima aspettativa di vita di un soggetto sano e non invalidato in via tanto grave. 

Al riguardo pertanto, per addivenire ad una quantificazione corretta e fare riconoscere per tale posta di danno un risarcimento proiettato nel futuro in modo congruo, è imprescindibile una specifica riservata indicazione di presumibile durata di vita residua del medico legale stesso, che in relazione alla tipologia di lesioni subite, ha evidenziato nella perizia la necessità di riconoscere tali spese future.

Tuttavia e al riguardo è doveroso precisare che non sussiste in ogni caso una proporzione diretta e presunta fra entità gravissima delle lesioni e durata di vita di residua, atteso che tutte le singole casistiche lesive, per età e menomazione, hanno la loro specificità: nella nostra lunga esperienza di Tossani sono stati infatti numerosi i casi dove la gravità delle lesioni, soprattutto in assenza di gravi conseguenze neurologiche, non hanno determinato una ritenibile riduzione della aspettativa di vita media.

In ultimo, e trattasi del tema maggiormente controverso e di difficile soluzione transattiva, svolgiamo alcune considerazioni al riguardo della applicazione sull’importo del risarcimento, del coefficiente di abbattimento sull’anticipo.

In via preliminare, e ad ausilio di comprensione, precisiamo che il richiamato coefficiente di abbattimento, trova fondamento nel presupposto che la messa a disposizione anticipata di somme, come nel caso di importi liquidati a saldo in una unica soluzione e che verranno spesi nel tempo, determinerebbe in capo a che li riceve un beneficio non dovuto, ragione per la quale si dovrebbe abbattere di una percentuale variabile e in base alle singole consuetudini delle Compagnie di Assicurazioni, del 20/30% l’importo da risarcire così come quantificato e definito in proiezione, al fine di non determinare per il danneggiato un indebito arricchimento come conseguenza del danno subito, benchè gravissimo, non voluto, e determinato da un terzo responsabile.

In sostanza, procedendo ad una comparazione volutamente forzata, l’applicazione di tale coefficiente di abbattimento consiste quasi in una trattenuta di interessi anticipati in modo indiretto, quasi come se la liquidazione di un danno, pure se riconducibile ad una posta patrimoniale, possa essere ritenuta “ un prestito”.

L’applicazione e la valorizzazione di questo criterio di calcolo, può incidere in modo rilevante sulla entità della complessiva liquidazione del sinistro.

Procedendo infatti ad una simulazione esemplificativa, e prendendo in considerazione un danneggiato di anni 40 con una invalidità permanente finale di 87 punti in percentuale, con una presumibile durata di vita residua di altri 20 anni, e stimando con media ponderata in 3500/4000 euro lordi il costo mensile di due assistenti con orario continuato giornaliero ( distribuiti fra giorno e notte), si determina un potenziale riconoscimento come liquidazione di questa sola posta di danno, per complessivi circa 900.000/950.000 euro a titolo esclusivo di spese di assistenza futura, e naturalmente oltre a tutte le altri voci danno patrimoniali e non patrimoniali.

Pertanto, qualora a detto importo dovesse essere applicato il coefficiente di abbattimento sull’anticipo come sopra motivato e calcolato per circa il 30%, si arriverebbe una liquidazione per questa voce di danno di circa 600.000/650.000 euro, ovvero alcune centinaia di migliaia di euro in diminuzione rispetto all’importo quantificato, ed è evidente che trattasi di abbattimento di non poca rilevanza, soprattutto se rapportato alla finalità di cura e assistenza della persona, principi nei quali il riconoscimento stesso trova fondamento.

Le considerazioni che possono essere svolte al riguardo della simulazione sopra esposta possono essere la più svariate, e tra queste la più immediata ed evidente consiste nell’affermare che se tale principio deve essere applicato nel contesto di una trattativa stragiudiziale finalizzata ad un risarcimento equo e corretto, parimenti dovrebbe essere rivisto il calcolo e la stima di partenza dell’importo, atteso che non valorizza, nell’esempio sopra fatto , e volutamente per spirito conciliativo, l’aumento del costo della vita negli anni, atteso che la retribuzione mensile di un assistente alla persona fra dieci ovvero quindici anni, con ogni probabilità sarà sensibilmente superiore rispetto a quello stimato.

In ogni caso, l’aspetto preminente sul quale vogliamo soffermaci è di più ampio respiro e prospettiva.

Premettiamo che la valorizzazione e la liquidazione di questa voce di danno, si correla e discende dal danno biologico stesso subito, ovvero la lesione al diritto del danneggiato grave e non più autonomo, alla sua libertà e indipendenza di vita quotidiana, che è alla base della circostanza stessa per la quale viene riconosciuto un apprezzamento economico alla integrità fisica, presupposto di qualsiasi liquidazione a fronte di lesione al bene salute.

Pertanto, se dalla ingiusta lesione a detto bene, discendono delle conseguenze di ordine patrimoniale, intese come spese obbligate e non volute che il danneggiato dovrà sostenere per reintegrare e compensare anche solo parzialmente la sua non autosufficienza di vita subita ed indotta dalla responsabilità di un terzo, tale voce di danno deve necessariamente godere della stessa tutela costituzionale attribuita alla integrità psico-fisica, e la sua liquidazione in via di saldo anticipato, non potrà in nessun caso e in forza di principio logico alcuno rappresentare un beneficio non dovuto, a prescindere dal suo ammontare come determinato e quantificato.  

Al fine di essere maggiormente chiari, esaustivi e diretti nell’argomentare, in via forzata e semplificativa evidenziamo che un invalido grave per colpa di terzi che necessita di centinaia di migliaia di euro per garantirsi un futuro di autosufficienza, non è ammissibile che veda applicare ai propri diritti, principi attinenti al rapporto contrattuale bancario di chi chiede un prestito e quindi è tenuto versare un interesse, ovvero quelli applicabili al riconoscimento di una capitalizzazione anticipata a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come reddito che poteva percepire e che  non presumibilmente non percepirà.

Infatti, in tali ultime due richiamate casistiche, benchè ontologicamente diverse fra loro, per differenti motivazioni un indebito beneficio che discende dalla anticipazione a saldo di tutta la somma è configurabile, ma lo stesso non può in nessun modo essere individuato in colui che subisce un danno non voluto e soprattutto in relazione ad importi che dovrà in ogni caso spendere, intesi come costi forzati.

Pertanto, pure consapevoli di come questo tema sia delicato e spesso di difficile componimento nel contesto delle trattative con la Compagnie di Assicurazioni, raccomandiamo la massima attenzione e sensibilità giuridica al riguardo, affermando l’opportunità di non accettare passivamente l’applicazione di questo principio di abbattimento dell’importo da parte dei Servizi Sinistri, ritendo auspicabile nei casi in cui provino a sostenerlo in via imprescindibile e imperativa, come purtroppo a volte avviene, l’evidenziare i principi sopra esposti, e tentare una mediazione “ a compensazione” la più migliorativa possibile valorizzando in eccesso eventualmente altre voci danno. 

Quanto sopra naturalmente nei soli casi in cui la “compensazione” richiamata sia percorribile, poiché in difetto, nonostante parte della giurisprudenza possa essere di  diverso approccio rispetto a quanto abbiamo argomentato, per dovere professionale e morale verso gli assistiti e coloro che in noi ripongono fiducia, la battaglia nel merito riteniamo debba essere affrontata extrema ratio nelle sedi giudiziarie.

Andrea Milanesi

Responsabile Tecnico

Prof. Michele Tossani srl

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