Il pedone investito oltre le strisce pedonali, non sempre è motivo di concorso di colpa

Gli operatori e i professionisti che come noi della Tossani da anni lavorano in ambito di responsabilità civile, quasi sempre, nei casi di assistenza finalizzata al risarcimento del danno del pedone investito fuori dall’attraversamento pedonale posto entro cento metri da quest’ultimo, si scontrano con la volontà e l’intenzione delle Compagnie di Assicurazioni di decurtare per tale motivo al danneggiato dalla liquidazione, un importo circa pari al 30% di concorso di colpa del pedone stesso.

Tale approccio e contestazione di concorso parziale al creditore danneggiato ha sicuramente in molti casi un suo fondamento e una evidente correttezza ogni volta che le circostanze del sinistro siano tali da potere affermare, che qualora il pedone si fosse trovato sulle apposite strisce di attraversamento sarebbe stato più agevolmente avvistabile dal conducente del veicolo, ovvero che quest’ultimo proprio perché allertato da segnaletica verticale che le preannunciava, sarebbe arrivato all’eventuale punto d’urto ad un velocità ridotta, e tale da consentirgli di arrestare per tempo la marcia.

Tuttavia la presunzione di attribuzione di detto concorso al pedone la si rileva da parte delle Compagnie di Assicurazioni anche in casi le cui le circostanze concrete, non consentono di affermare, che se il pedone avesse attraversato sulle strisce dedicate non sarebbe stato investito.

E tale errata applicazione, che discende dal non accertamento del rispetto del principio del dover sussistere comunque un nesso di causa fra la condotta imprudente del pedone e l’investimento, non è irrilevante nelle sue conseguenze in ambito liquidativo.

Iniziamo il nostro argomentare dall’affermare che l’eventuale non attraversamento dell’investito sulle strisce dedicate è da qualificarsi da un punto di vista giuridico come concausa dell’evento, e che ogni concausa concorrente al determinarsi del fatto storico deve essere caratterizzata da una componente soggettiva ( la deliberata intenzione del pedone del non rispettare la norma assumendosi un rischio), e da una componente oggettiva ( la sussistenza di un rapporto di causalità giuridica fra l’illecito e il determinarsi del fatto).

Qualora una di queste due componenti dovesse non sussistere non possiamo parlare di concausa, in relazione alla componente soggettiva poiché verrebbe meno il presupposto della colpa, come per esempio e appunto nel caso in cui le strisce pedonali fossero ad una distanza dal punto di urto maggiore di cento metri, e in relazione alla componente oggettiva poiché non potrebbe essere rilevato un nesso di causa con l’evento.

Applicando il nostro assunto ad alcuni casi concreti si rileva subito ed in modo alquanto evidente, come non sempre il non avere attraversato sulle apposite strisce da parte dell’investito rispetta il requisito della sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito, e pertanto del nesso di causa con l’evento e il conseguente danno.

Si pensi al caso di persona investita da autoveicolo condotto a fortissima velocità in un centro urbano da conducente in stato di alterazione psicofisica per assunzione di stupefacenti ovvero sostanze alcoliche: in tali circostanze affermare che qualora il pedone fosse stato sulle strisce di attraversamento non vi sarebbe stato l’investimento sarebbe impercorribile, essendo semmai ragionevole la presunzione contraria, ovvero che l’evento si sarebbe comunque verificato.

Analoga presunzione ragionevole e contraria, è sostenibile nel caso di investimento avvenuto in fascia oraria notturna con bassa visibilità a causa per esempio di presenza di nebbia, e soprattutto in assenza di segnaletica precedente verticale di attraversamento pedonale, circostanze che consentono di escludere la sussistenza di un nesso di causa con il non averlo utilizzato da parte del danneggiato, atteso che con ogni probabilità sarebbe stato comunque attinto dal veicolo.

In tali casi, descritti a titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività, sarebbe inoltre utile procedere anche ad altra distinzione in relazione alle circostanze dell’investimento, ovvero è opportuno distinguere, ai fini di valutare le possibilità di avvistamento da parte del conducente del veicolo investitore, se le vicine strisce di attraversamento erano posizionate prima ovvero dopo il punto d’urto rispetto e lungo il senso di marcia.

Quanto sopra poiché, a seconda dei singoli e specifici casi, se l’investimento è avvenuto successivamente al passaggio del veicolo sopra le strisce pedonali in assenza di persone, un aumento della velocità da parte del conducente potrebbe essere ricondotto al suo affidamento di non esservi nessuno sulla carreggiata oltre le strisce stesse, e quindi la condotta imprudente del pedone potrebbe anche avere contribuito all’evento, mentre invece se l’investimento è avvenuto prima del passaggio del veicolo sui segnali di attraversamento, non si intravede nel concreto nessuna rilevanza fattuale in termini di concorso da parte dell’investito.

Sicuramente, volendo essere concreti e realisti, chi si occupa di risarcimento danni da responsabilità civile da molti anni come noi della Tossani, è consapevole delle difficoltà oggettive nel contesto delle trattative stragiudiziali nell’interesse degli assistiti nel valorizzare, quando necessario, le considerazioni sopra esposte alle Compagnie di Assicurazioni, che in alcuni casi per protocolli sinistri gestionali interni, pure di fronte a delle evidenze di buon senso ed opportunità, non consentono di addivenire ad una impostazione del dialogo ragionevole.

Tuttavia, spesso l’evidenziare al nostro interlocutore di controparte la non applicabilità giuridica di quanto eccepisce e afferma, è nostro dovere professionale e il non accettare in modo “miope” e superficiale attribuzioni di concorso in capo all’assistito nel concreto inesistenti e dettate “dalla prassi”, può essere in ogni caso propedeutico e utile per mediare e trattare il sinistro e il danno nel suo complessivo, riuscendo per esempio ad ottenere un buon risultato nell’accordo a seguito di migliori valutazioni in punto quantificazione di altre e diverse voci di danno, utilizzando sostanzialmente le argomentazione esposte come un sorta di “bilanciamento”.

 

Andrea Milanesi

Responsabile tecnico

Prof. Michele Tossani srl

 

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