Bicicletta elettrica o a pedalata assistita: le differenze per il Codice della strada

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Focus sulle differenze nella normativa

La bicicletta è indubbiamente un utile mezzo di trasporto per chi desidera abbandonare le caotiche code del traffico stradale e tenersi in forma. In molti, soprattutto in città, abbandonano o riducono l’utilizzo dell’automobile e scelgono questa alternativa ecologica per i propri spostamenti.

Da molti anni sono apparse per le strade alcune varianti “modificate” rispetto alle “classiche” biciclette, che permettono di ridurre fino a quasi annullare la fatica della pedalata pur mantenendo le sembianze di semplici bici: si tratta delle biciclette elettriche e di quelle a pedalata assistita.
In molti confondono questi due tipi di veicolo senza sapere che essi sono regolamentati dal Codice della Strada da diverse normative.

Come sono classificati dal codice della strada i due tipi di veicolo?

Sebbene entrambi siano dotati di un motore elettrico ausiliario, si distinguono l’uno dall’altro per un elemento fondamentale che li porta ad essere inseriti addirittura in due differenti categorie di mezzi di trasporto.
Il motore elettrico della bicicletta a pedalata assistita infatti si aziona solo quando il conducente esercita forza sui pedali, per cui non si attiva autonomamente, classificando il veicolo in questione nella categoria dei velocipedi.

Il motore della bicicletta elettrica invece si comporta in modo differente. Questo motore è dotato di un meccanismo di accelerazione azionabile indipendentemente dall’intervento del conducente sui pedali: la bicicletta elettrica dunque può percorrere distanze notevoli senza la necessità di agire sui pedali pertanto è considerata dal Codice della Strada al pari degli altri motocicli.

Perché è importante conoscere la differenza tra questi due mezzi di trasporto?

Dal 1 gennaio 2017 è entrato in vigore il regolamento europeo 2013/168, che impone ai proprietari di bicicletta elettrica l’omologazione del veicolo ai fini della circolazione, nonché l’utilizzo di casco protettivo, il possesso di patente di guida e di assicurazione.

Chi non dovesse essere in regola rischia sanzioni che partono da una cifra di 80 € fino ad 841 € in assenza di assicurazione e alla confisca del veicolo.

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