Risarcimento per incidenti causati da cattiva manutenzione stradale. Come ottenerlo?
Accade più spesso di quanto si immagini che persone chiedano un risarcimento danni per incidenti stradali o sinistri avvenuti in seguito alla cattiva manutenzione delle strade.
Ci troviamo spesso, infatti, ad occuparci di pratiche relative a motocicli caduti in seguito ad una buca nel cemento, oppure ad un pneumatico scoppiato perché entrato in una buca del manto stradale troppo profonda, oppure ancora ci capita di occuparci di pratiche di pedoni che hanno subito danni personali a causa di problemi stradali.
La cronaca di questi ultimi giorni purtroppo ci dimostra come la cattiva manutenzione possa provocare anche danni molto seri e su scala più ampia: il cavalcavia crollato il 28 ottobre – dalla strada provinciale 49 che collega Annone Brianza a Cesana Brianza (provincia di Lecco) sulla strada Statale 36 che collega Milano a Lecco – ha infatti provocato la morte di una persona e altri 4 feriti. Situazione gravissima in merito alla quale ancora non è chiaro chi sarà considerato responsabile: ANAS o Provincia di Lecco. Al momento infatti entrambi gli Enti si rimandano reciprocamente la responsabilità. A prescindere da chi risulterà essere l’Ente responsabile, è indiscutibile il fatto che le persone coinvolte in questa tragedia hanno diritto al risarcimento per i danni e le perdite subite.
Come poter ricevere un risarcimento in casi simili? Chi deve risarcire le vittime, i feriti o i danneggiati?
In questi casi viene in rilievo l’obbligo dell’Ente proprietario della strada di curare la manutenzione così come dispone l’art. 14 del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 1992). Si apre quindi la possibilità di chiedere il risarcimento del danno all’Ente proprietario (Comune, Provincia, ecc.)
Perché l’Ente sia tenuto al risarcimento devono sussistere alcuni requisiti:
- il cosiddetto “rapporto di custodia” tra l’ente e la strada: bisogna quindi verificare se, per la collocazione del tratto stradale, l’Ente proprietario aveva un effettivo potere di controllare il bene e quindi di percepire le sue condizioni e di eliminare quel determinato pericolo che si è poi tramutato in un danno reale per l’utente/cittadino;
- un rapporto di causa-effetto tra l’anomalia della strada e il danno;
- l’anomalia (la buca, il crollo del cavalcavia, ecc) deve avere le caratteristiche della cosiddetta insidia: dev’essere quindi collocata in modo da non essere visibile e/o percepibile dal danneggiato (insidia occulta) e deve costituire un pericolo effettivo per ogni utente (insidia oggettiva).
Come richiedere il risarcimento danni?
Per poter ottenere un risarcimento del danno è fondamentale dimostrare le circostanze concrete nelle quali l’incidente è avvenuto. Questo significa che, qualora qualcuno si trovasse in queste condizioni, deve, immediatamente dopo il sinistro, fare intervenire le Autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia Municipale, Polizia di Stato ecc.) affinché redigano un verbale che riporti le condizioni del tratto di strada percorso. Inoltre è sempre opportuno, se vi è la possibilità, scattare delle fotografie del posto e delle condizioni del mezzo. Infine è importante recuperare immediatamente i nominativi di tutti i testimoni che hanno assistito all’incidente.
Dopo questa prima importantissima parte, nel caso vi siano stati solo dei danni materiali al veicolo occorre predisporre un preventivo per le riparazioni. Se invece sono derivati dei danni fisici è necessario recarsi nel più vicino Pronto Soccorso per le diagnosi e per la certificazione del tipo di lesioni subite. Eventualmente – in un secondo momento e terminate le cure – questa documentazione potrà essere integrata con le valutazioni del medico legale.
Una volta raccolti tutti questi elementi occorre individuare l’Ente proprietario della strada ed inviare alla sua sede legale una richiesta di risarcimento dei danni specificando:
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- le generalità del danneggiato o del soggetto che richiede il risarcimento;
- le circostanze nelle quali è avvenuto il sinistro;
- la dinamica del sinistro;
- la tipologia e l’entità dei danni subiti (allegando la relativa documentazione a supporto della richiesta);
- il nominativo dei testimoni.
- Occorre poi indicare se sono intervenute:
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- autorità di pubblica sicurezza, chiarendo se nella circostanza veniva redatto un verbale di intervento;
- autorità sanitarie.
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Normalmente l’Ente proprietario delega alla gestione del sinistro la Compagnia Assicuratrice con la quale ha stipulato un contratto di assicurazione.
In questo caso però (a differenza di quanto accade nel caso di sinistri tra veicoli) il destinatario della richiesta di risarcimento è sempre l’Ente proprietario e in ipotesi di vertenza giudiziale soltanto quest’ultimo dovrà essere chiamato davanti al Giudice per il processo.
La richiesta di risarcimento va presentata a mezzo lettera raccomandata nel termine ultimo di cinque anni dal fatto.
Nel caso di lesioni resta sempre il diritto del danneggiato di poter presentare querela (entro tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato, ex art. 124 c.p.) contro ignoti (spetterà poi alla Polizia giudiziaria e al Pm effettuare le opportune indagini, identificando il responsabile).
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