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Nascita indesiderata per erroneo raschiamento uterino


Nascita indesiderata per erroneo raschiamento uterino
4 Aprile 2018

Risarcimento dovuto anche al padre

L’erronea esecuzione di un intervento di raschiamento uterino ha comportato la nascita indesiderata di una bambina, contrariamente alla volontà dei genitori.
A tal proposito questi richiedevano, presso il Tribunale di Alessandria, un risarcimento danni da imputare alla struttura sanitaria coinvolta.
Pretesa negata prima dal Tribunale ed in seguito dalla Corte d’Appello, essendo per i giudici assente una concreta dimostrazione che gli interessati avessero espresso la sicura volontà di abortire.

Decisione ribaltata in Cassazione

La Suprema Corte, con ordinanza n. 2675/18 depositata il 5 febbraio, ha contrariamente evidenziato come nella sentenza precedentemente emessa (e confermata) mancassero “argomentazioni logicamente comprensibili e giuridicamente idonee a sostenere la reiezione delle relative istanze”. I Giudici di merito si sono infatti limitati a dedurre l’insufficienza di prove e ad affermare, in maniera illogica, che l’effettiva nascita della figlia fosse una riprova del fatto che la madre non avesse realmente intenzione di fare ricorso ad una interruzione volontaria di gravidanza.
I Giudici del “Palazzaccio” hanno infatti ritenuto doverso applicare il principio di diritto secondo cui:

ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza (art. 360, n. 4 c.p.c.) allorquando il giudice di merito indichi elementi da cui ha trattato il proprio convincimento senza una benché minima, approfondita disamina logica e giuridica.

La Cassazione ha contestualmente affermato un nuovo principio di diritto in tema di responsabilità medica per erronea diagnosi concernente il feto e conseguente nascita indesiderata, disponendo che il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle struttura sanitaria all’obbligazione contrattuale spetta, non solo alla madre, ma anche al padre, dovendo comprendere nel suddetto risarcimento anche il danno di carattere patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento del genitore nei confronti dei figli.

Spetta ora alla Corte d’Appello il riesame della controversia, attenendosi ai princìpi emersi in terzo grado di giudizio.

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