Investito mentre era in stato di ebbrezza
L’incidente
La vittima è stata investita alle 6 di mattina in una giornata di ottobre da una vettura che percorreva una strada provinciale, quest’ultima era priva di illuminazione artificiale.
Consequenziale la scelta della vittima di citare in giudizio il conducente e la sua compagnia assicurativa per ottenere un risarcimento.
La richiesta di risarcimento della vittima è stata accolta, ma a causa delle sue condizioni, i giudici hanno ritenuto evidenti le sue responsabilità per l’incidente.
Nello specifico: l’incidente è stato causato dalle condizioni psicofisiche della vittima che ha attraversato la strada con andamento barcollante. E’ stato inoltre appurato, dopo l’incidente, che la vittima aveva fatto uso di sostanze stupefacenti.
La sentenza della Cassazione
Le condizioni psicofisiche precarie della vittima quindi, in caso di incidente stradale dovuto ad un attraversamento stradale maldestro, possono essere una colpa. Questo è quanto ha stabilito la sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 29254/18; depositata il 14 novembre 2018.
La Cassazione ha confermato, in questo caso, la sentenza della Corte d’Appello. Nello specifico: i giudici hanno riconosciuto il 75% della colpa alla vittima, mentre il conducente è stato ritenuto responsabile solo per il 25%.
Decisiva la constatazione che la vittima avesse tenuto un comportamento pericoloso, attraversando in stato di ubriachezza una strada provinciale poco illuminata. A ciò si sono aggiunte le parole di un testimone che ha riferito che la vittima dell’incidente aveva un forte odore di alcool ed aveva attraversato la strada con andamento barcollante. E’ stato inoltre determinante il fatto che la vittima in seguito all’incidente risultasse positiva all’uso di sostanze stupefacenti.
La domanda di risarcimento della vittima è stata dunque sì accolta, permettendo quindi un risarcimento di circa 130mila euro, ma il Tribunale prima, e la Corte d’Appello dopo, hanno sancito il “prevalente concorso di colpa” della vittima per l’incidente, a fronte di una minore colpa dell’automobilista. Questa decisione è stata confermata anche dalla Cassazione che non ha accolto le obiezioni del legale della vittima.
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