Il terzo trasportato non può essere testimone

Se si è stati vittima di un incidente stradale, e magari si è anche stati risarciti per i danni subiti, è importante sapere che, a livello giuridico, non si può venire considerati “testimoni” in caso di processo qualora lo stesso incidente abbia coinvolto un’ulteriore vittima.
La recente vicenda giuridica
Il principio, affermato la prima volta nel 1974 dalla Corte di Cassazione, è stato ulteriormente ribadito dalla VI sezione civile nell’ordinanza n. 19121 depositata 17 luglio 2019.
La vicenda relativa alla più recente sentenza ha coinvolto una donna e la sorella, entrambe vittime di un incidente stradale causato da ignoti. Entrambe le donne infatti erano a bordo della loro auto quando un’altra vettura, che ha invaso la corsia opposta di marcia, le ha colpite frontalmente e si è poi dileguata.
La vicenda giudiziaria è arrivata all’attenzione degli Ermellini in seguito al ricorso effettuato da una delle due vittime contro la compagnia assicuratrice per sottostima del danno: a suo dire non le era stato riconosciuto il danno emergente rappresentato dalle spese di lite sostenute nella fase di trattativa stragiudiziale. La compagnia assicuratrice ha però anch’essa fatto ricorso – per appello incidentale (ossia un ricorso che avviene successivamente al ricorso avanzato dall’altra parte coinvolta e che serve per generare un contraddittorio tra le parti) – facendo forza sul fatto che l’unica testimone ascoltata, sorella dell’attrice e trasportata sul veicolo incidentato, risultava incapace a deporre ex articolo 246 c.p.c. (“Incapacità a testimoniare”), in quanto era stata coinvolta e danneggiata nel sinistro, quindi risarcita dalla compagnia stessa.
La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ribadisce l’orientamento: la vittima di un incidente stradale, pure ove sia stata già risarcita, risulta incapace di deporre nel giudizio che pende tra un’ulteriore vittima ed il responsabile.
Perché un terzo trasportato, danneggiato durante un incidente stradale, non è considerato testimone valido?
Perché vanta degli interessi relativi al risarcimento danni da qualunque angolazione la si guardi, andando a minare l’oggettività cercata durante il processo.
Il terzo trasportato può vantare, infatti, principalmente tre categorie di interessi:
- all’accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti al fine di beneficiare del cumulo di ambo i massimali assicurativi;
- all’accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, al fine di inoltrare la propria istanza ad un secondo debitore in ipotesi di renitenza, ovvero insolvenza del primo;
- all’accertamento dell’assenza del caso fortuito al fine di poter evitare che il vettore si sottragga alla propria responsabilità invocando quanto disposto dall’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni private (rubricato “Risarcimento del terzo trasportato”).
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