Colpita da un cartello pubblicitario
La Cassazione evidenzia una responsabilità del Comune
Una donna, mentre era alla guida del proprio motorino a Roma, è stata colpita da un cartellone pubblicitario per via di una fortissima folata di vento. La donna ha riportato danni, pertanto ha intrapreso una azione legale per ottenere un risarcimento contro l’ente Roma Capitale e contro la società che aveva la gestione del servizio di pubblicità sui cartelloni stradali.
Nei primi due gradi di giudizio non viene riconosciuta la responsabilità del Comune, accusato di non aver vigilato sui beni che aveva in custodia (ossia in questo caso il cartellone pubblicitario).
La Cassazione però ribalta la situazione. Con la sentenza n. 16295 del 18 giugno 2019 viene riconosciuto che l’impianto pubblicitario, pur affidato alla gestione di una terza società, rimane in ogni caso in custodia dell’ente pubblico che è tenuto al dovere di vigilanza previsto nell’art. 28 della delibera comunale sulle affissioni. Gli Ermellini sottolineano poi che il dovere di custodia sancito dall’art. 2051 c.c. vale anche per le pubbliche amministrazioni con riguardo ai beni demaniali, la cui responsabilità va esclusa solo se si dimostra che l’evento che ha recato danno è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Si intende quindi che solo il caso fortuito avrebbe potuto non far ricadere responsabilità sul Comune. Ed il vento non è considerabile né imprevedibile né eccezionale né tantomeno caso fortuito, bensì potenziale pericolo prevedibile. Inoltre i giudici della Cassazione escludono anche un secondo elemento che avrebbe scagionato Roma Capitale: un comportamento anomalo della danneggiata. Quest’ultima infatti non ha posto in essere comportamenti che potessero causarle danni.
Gli enti proprietari delle strade devono dunque vigilare sulla realizzazione ed il posizionamento dei mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Ne consegue che il contratto con una società terza di gestione degli impianti pubblicitari non libera affatto il Comune dal dovere di custodia.
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