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“Risarcimento danni condominio”: come e quando ottenerlo?


9 Febbraio 2017

“Risarcimento danni condominio”: in tanti si chiedono quando e come è possibile ottenerlo.

Accade spesso di affrontare infatti casi di responsabilità civile per danni verso terzi o verso gli stessi condomini. Per poter ottenere un risarcimento, però, tali danni devono necessariamente verificarsi all’interno delle parti comuni del fabbricato condominiale.

La responsabilità condominiale, secondo il Codice Civile italiano (articolo 2051), ricade nell’ipotesi del danno cagionato da cose in custodiaCiascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Cosa vuol dire ciò? Significa che il condominio non è responsabile qualora i danni siano riconducibili al “caso fortuito” (causa autonoma, imprevedibile ed eccezionale). Siamo quindi in presenza di una responsabilità oggettiva nella quale il danneggiato deve provare una relazione tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, mentre al condominio spetta dimostrare che il fatto sia stato determinato da una causa fortuita.

Per fare alcuni esempi: la caduta di una persona in una buca presente nel cortile condominiale non adeguatamente segnalata, né visibile e né conosciuta, certamente costituisce una responsabilità del condominio come cosa in custodia. Stessa responsabilità si prevede in caso di lesioni fisiche subite da una persona caduta dalle scale bagnate a causa delle pulizie in corso non adeguatamente segnalate. Secondo la Suprema Corte (Cass. Civ. sentenza n. 23727 del 22.11.2016) non può infatti essere qualificata alla stregua di “caso fortuito” la presenza dell’acqua e del sapone che rendono le scale scivolose e pericolose durante le pulizie condominiali. In tal caso, il condominio avrebbe potuto evitare la condanna dimostrando di aver segnalato, tramite appositi cartelli, che vi erano delle pulizie in corso e che, pertanto, il pavimento bagnato avrebbe potuto rappresentare un pericolo. Se, viceversa, nessuna misura precauzionale è stata adottata per evitare il rischio di caduta, allora l’amministratore e il condominio devono rispondere dei danni.

Che cosa intendiamo invece con “caso fortuito”?

Il caso fortuito esiste solo nelle seguenti quattro ipotesi:

  • in casi di cosiddetta “forza maggiore”: ci riferiamo ad esempio all’ipotesi di un evento atmosferico di eccezionale gravità. Se il danno si verifica nell’imminenza di tali situazioni, il condominio non può essere chiamato a risponderne;
  • nel fatto del terzo: si pensi al caso in cui sporcizia o altro materiale di risulta sia stato abbandonato nei locali del condominio da terzi, senza che l’amministratore abbia avuto il tempo materiale di avvedersene e di rimuoverlo;
  • nel comportamento dello stesso danneggiato: tale situazione ricorre nelle ipotesi in cui sia lo stesso danneggiato a “creare” il pericolo, a causa di un uso improprio o anomalo della cosa comune, oppure nel caso in cui il danno sia evitabile da chiunque facendo uso della normale diligenza.

Ad esempio il condominio non è tenuto a risarcire un danno qualora una donna sia caduta da una scalinata dove era presente un gradino lesionato perfettamente visibile. Secondo la giurisprudenza in un caso del genere l’infortunio era facilmente evitabile ed è quindi da ascrivere alla disattenzione della danneggiata.

Cosa serve per richiedere il risarcimento e entro quando posso farlo?

Il diritto si prescrive in cinque anni dal fatto, ossia si può iniziare la causa per richiesta di risarcimento da danni condominiali entro cinque anni dal momento in cui si è subito il danno.

Per queste tipologie di sinistri è indispensabile rivolgersi a degli esperti del settore, quali l’Infortunistica Tossani, portando con sé tutta la documentazione in possesso ed in particolare:

  • foto dell’insidia;
  • dichiarazioni testimoniali di persone presenti al fatto;
  • certificazione medica;
  • nominativo e indirizzo dell’amministratore e del condominio (con indicazione della Polizza Assicurativa);
  • nel caso in cui il danneggiato sia il condomino occorre anche l’indicazione della quota (millesimi) di proprietà del bene all’interno del condominio.

Solo in presenza di tali elementi si può correttamente valutare l’acquisibilità o meno del caso.

La materia inerente il “risarcimento danni condominio” è estremamente complessa. Abbiamo cercato di chiarire la differenza tra responsabilità del condominio e caso fortuito. Per qualunque richiesta di approfondimento siamo disponibili a rispondere alle vostre domande oppure potete contattarci per ottenere una valutazione gratuita del danno subito.

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