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Responsabilità medica penale: in quali ipotesi?


Malasanità colpa
13 Febbraio 2018

Le Sezioni Unite Penali, sezione più autorevole della Suprema Corte di Cassazione, hanno recentemente fatto chiarezza, tramite l’informazione provvisoria n. 31 del 21 dicembre 2017, su una controversa questione, chiarendo quali siano le ipotesi di sussistenza della colpa medica.

Per la Suprema Corte colui che esercita la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica in alcuni specifici casi

Scopriamo quali:

  • ogni qual volta l’evento dannoso si verifichi per colpa (anche “lieve”) dovuta a negligenza (è negligente quel medico che esercita la professione con trascuratezza, disinteresse e superficialità nei confronti dell’assistito) o imprudenza (è imprudente quel medico che mostra di non tener conto dei rischi ai quali espone il paziente);
  • ogni qual volta l’evento si verifichi per colpa (anche “lieve”) dovuta ad imperizia: sia nell’ipotesi in cui l’errore rimproverabile venga commesso in un caso concreto non regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sia nell’ipotesi di errore rimproverabile attribuibile alla individuazione e alla scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate al caso, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;
  • ogni qual volta l’evento si verifichi per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o le buone pratiche clinico-assistenziali che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.

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