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Bambina investita da un’auto, il conducente ha adottato tutte le cautele?


incidente triciclo
16 Gennaio 2018

Un pedone investito da un veicolo non può venire ritenuto unico responsabile dell’incidente solo con l’accertamento del comportamento colposo, ma sono necessarie altre condizioni

È sempre necessario che chi ha investito un pedone dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma non solo. Deve anche venir provato che la condotta del pedone non potesse essere ragionevolmente prevedibile e che il conducente del veicolo avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.

A definire tali condizioni è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30388/17, depositata il 19 dicembre. La Cassazione si è pronunciata nel caso della morte di una bambina, investita nel cortile davanti a casa sua.
I genitori della piccola avevano richiesto che il conducente e la sua compagnia assicuratrice fossero condannati a risarcire i danni patiti in conseguenza della morte della bimba.
Da parte sua il conducente affermava di essere entrato nel cortile comune per dirigersi alla propria autorimessa a velocità modesta prestando la massima attenzione e che la bambina, su un triciclo, sarebbe “spuntata” improvvisamente da dietro l’auto del padre, indebitamente parcheggiata nel cortile.

I genitori della bambina hanno fatto ricorso in Cassazione contestando che i Tribunali precedenti non avessero dato attuazione all’art. 2054 del Codice Civile, secondo cui “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

La Cassazione ha accolto il ricorso e rimandato il caso in Corte d’Appello. Secondo la Corte di Cassazione i Giudici di merito avrebbero “scavalcato” l’applicazione dell’art. 2054 c.c. fornendone una ratio decidendi non conforme, sulla scorta della presunta assenza di responsabilità del conducente.
Secondo la Corte, nell’ipotesi in cui il danneggiato abbia tenuto un comportamento doloso, quest’ultimo non è sufficiente a superare l’esclusiva responsabilità del conducente gravato dalla presunzione di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., al quale rimane ancora l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele esigibili nella situazione concreta in cui veniva a trovarsi, e ciò pure in rapporto alla prevedibilità della condotta del soggetto danneggiato.
Per applicare correttamente l’art. 2054 c.c., dunque, i Giudici dei Tribunali precedenti non avrebbero dovuto ricostruire l’evento solo dal punto di vista del comportamento della bambina mentre era sul triciclo, ma avrebbero dovuto affrontare in modo specifico e determinato il profilo delle manovre di emergenza e comunque dell’adeguamento, da parte del conducente, della sua condotta, così da valutare e giudicare sulla base anche di tutte le cautele esigibili nella situazione in cui il conducente del veicolo era venuto a trovarsi.

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