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Il caso di Rodolfo, un pedone investito che non era ancora stato risarcito


Blog post
24 Ottobre 2023

Il pedone ha sempre ragione in caso di incidente stradale: si tratta di una opinione diffusa, entrata nel corso degli anni nell’immaginario collettivo.

In realtà non è un approccio scontato, atteso che in alcuni casi anche il pedone investito può vedersi attribuire una parte di responsabilità, ovvero nei casi in cui non abbia applicato una corretta prudenza nell’attraversare la strada.
E quando accade che una Compagnia di Assicurazione di un veicolo investitore non intende risarcire integralmente un danno ad una persona travolta da un’auto, il cittadino- danneggiato si stupisce venendo meno in lui una certezza e una convinzione che è frutto di una suggestione sociale radicatasi negli anni in via ingiustificata.

In effetti, è doveroso ammettere e riconoscere che in alcuni casi anche i pedoni possono avere una parte di responsabilità nell’essere stati investiti, come nei casi in cui non abbiano utilizzato le strisce di attraversamento, ovvero avere occupato parte della carreggiata in modo repentino senza premurarsi prima di guardare.
Tuttavia, come spesso capita in tanti ambiti delle attività e delle interpretazioni umane, purtroppo le Compagnie di Assicurazioni, esagerano in via speculativa ed errata nell’assumere posizioni di diniego assoluto di risarcimento al pedone anche in casi in cui, come sopra detto, sarebbe comprensibile ed ammissibile accettare invece solo una parziale attribuzione minoritaria di responsabilità allo sventurato investito.
In tali casi di assurda e distorta interpretazione pertanto, lo stupore e la rabbia del danneggiato è ancora più grande.
E’quanto è successo a Rodolfo nel gennaio del 2022, quando attraversando la strada in una via del centro di Castelmaggiore, comune alle porte di Bologna, regolarmente camminando sulle strisce pedonali, veniva travolto da un’auto che lo attingeva dopo pochi secondi, poiché il conducente non lo aveva visto, a suo dire a causa di infrastrutture provvisorie di lavori in corso molto alte sulla destra della carreggiata, che inibivano e limitavano la visuale.
L’evento era descritto e riportato, con allegate dichiarazioni dei testimoni presenti, nel relativo verbale redatto dalle autorità intervenute, circostanza che faceva ritenere Rodolfo certo e sicuro del futuro ottenimento del risarcimento del danno subito, che tra l’atro non era di poca rilevanza, atteso che le sue lesioni residue erano medio gravi con una invalidità permanente riconosciuta di diciassette punti, come certificato dal medico legale di parte che lo aveva visitato a settembre dello stesso anno.

Tuttavia, la Compagnia di Assicurazione del veicolo che lo aveva investito, pure se correttamente compulsata e stimolata dallo studio legale al quale Rodolfo si era rivolto in centro a Bologna, invece che analizzare il fatto storico nel suo concreto dinamismo e semmai, pure se in via remota e minoritaria valorizzare un parziale concorso di Rodolfo che aveva approcciato l’attraversamento consapevole di una potenziale insidia di quei lavori in corso in relazione alla visuale libera di un eventuale veicolo in sopraggiungimento, non intendeva in modo imperativo, miope, e categorico, risarcire alcun danno.
Il liquidatore della Compagnia infatti, interpretava la circostanza che il conducente del veicolo assicurato avesse la visuale in parte limitata e occlusa, come motivo di totale assenza di responsabilità, quasi come se il principio giuridico di guida prudente a seconda dei luoghi non esistesse, e con la totale indifferenza al fatto che il pedone stesse attraversando sulle strisce pedonali: un approccio illogico ed assurdo, nel quale purtroppo a volte capita di incorrere in certe trattative per la liquidazione del danno.

Tale assurdità era evidente anche per Rodolfo, che dopo il trascorre di alcuni mesi in cui il suo legale si limitava a riportargli il diniego della controparte, si decise a gennaio di quest’anno di rivolgersi a noi di Tossani.
Gli abbiamo subito spiegato come succeda in alcuni casi che le Compagnie di Assicurazioni assumano delle decisioni immotivate e spesso conseguenza di poca competenza giuridica, e che il suo legale fino a quale momento aveva fatto tutto per il meglio del suo interesse: tuttavia Rodolfo, ha voluto affidare la gestione del suo sinistro al noto nome della Tossani srl, sentendosi tutelato della esperienza decennale della nostra azienda.
Consapevoli per esperienza sul campo, che quando un liquidatore di controparte si impunta su surreali prese di posizione, è inutile sperare di convincerlo, soprattutto se anche il suo responsabile diretto da noi subito contattato non intende intervenire, dopo una sola settimana abbiamo contattato uno dei fiduciari avvocati esterni di Tossani, esortando il nostro nuovo assistito a conferire mandato professionale anche a lui, al fine di consentirgli di paventare una immediata azione giudiziaria.

Eravamo infatti convinti che il legale che necessariamente la controparte avrebbe incaricato per resistere nel giudizio civile, subito si sarebbe reso conto di quanto fosse indifendibile la posizione della sua mandante, oltre che consapevole che essendo l’attore assistito da una azienda grande ed importante come la Tossani, avrebbe avuto la forza anche economica di sostenere tutta la causa fino alla giusta sentenza.
Abbiamo avuto ragione nella nostra previsione, tanto che la causa civile non è mai iniziata, e in fondo ne eravamo certi e consapevoli, poiché è bastata la notifica di un semplice atto di citazione di uno dei fiduciari Tossani, per determinare l’iniziativa della controparte di contattarci dopo una sola settimana, rendendosi finalmente disponibili ad iniziare una trattativa: davanti ad un Tribunale non si va con pretestuose impressioni di un liquidatore di assicurazione impreparato , ma con fatti certi e comprovati.

In pochi giorni abbiamo trovato un accordo, e il nostro assistito ha avuto il giusto risarcimento per quanto subito, valorizzato inoltre con assoluta e piena ragione, atteso che agevolmente abbiamo fatto comprendere al nostro interlocutore di controparte che la Tossani non avrebbe mai consentito e concesso nessuna decurtazione per un potenziale concorso, tenuto conto della scorretta condotta tenuta durante la gestione del sinistro.
Residua il comprensibile quesito relativo ai motivi per i quali la controparte ha portato le circostanze fino a tale esasperazione, a fronte di un fatto pacifico e accertato di responsabilità del loro assicurato: al riguardo le risposte possono essere svariate ed anche insondabili, tuttavia è importante essere consapevoli che in materia di risarcimento danni non vi sono ruoli di coinvolti nei sinistri per i quali il risultato è scontato, neanche nel caso di un pedone investito, e che solo l’esperienza e la preparazione del professionista a cui ci si rivolge può spesso essere risolutiva anche di fronte all’assurdo e al non spiegabile.

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