La forza della esperienza e della capacità di trattativa

Un’altra grande vittoria di Infortunistica Tossani

Il lavoro del patrocinatore stragiudiziale consente spesso di ottenere successi nell’interesse degli assistiti che ci fanno veramente essere orgogliosi del servizio che viene fornito.

Inoltre, a volte questi successi sono davvero particolari e poco comuni, ma contestualmente importanti e rilevanti, tanto che quando si raggiungono per merito delle proprie capacità di interlocuzione e mediazione, possiamo dire a noi stessi di essere stati davvero bravi.

Riteniamo giusto e corretto, perché potrà forse un domani essere utile a tutti i potenziali danneggiati, raccontarvi uno di questi successi, davvero eccezionale rispetto alle consuetudini e prassi liquidative.

Nel breve racconto che segue infatti, volutamente senza indicare nomi e luoghi per riservatezza, vi riportiamo cosa noi della Prof. Michele Tossani siamo riusciti ad ottenere pochi giorni fa come risarcimento per una giovane donna di 29 anni, fidanzata di un ragazzo che nel mese di settembre dello scorso anno stava tranquillamente camminando sul marciapiede nella sua città, e che purtroppo è deceduto perché travolto da un’auto il cui conducente in stato di ebrezza ne ha perso il controllo.  

La famiglia del giovane, composta da padre, madre e un fratello, si è subito rivolta per essere aiutata ed assistita nel seguire l’attività della Procura della Repubblica e successivamente ottenere il giusto risarcimento del danno, alla nostra Direzione di Bologna.

Il percorso per arrivare alla liquidazione del danno morale da morte per i congiunti è stato relativamente breve, atteso che entro pochi mesi le indagini da parte delle Autorità sono terminate, circostanza che ci ha consentito di intraprendere delle trattative con la Compagnia di Assicurazione dell’investitore già ad inizio dicembre: la dinamica dei fatti era chiara e la responsabilità del conducente dell’auto non era in discussione.

I congiunti del giovane pertanto a ridosso di fine anno furono risarciti in modo congruo e corretto, a seguito di attento controllo da parte nostra che nulla venisse trascurato nel valorizzare ogni aspetto dei danni subiti, e che si fossero da parte della Compagnia di Assicurazione tenuti in considerazione le reali abitudini di vita della famiglia con il deceduto, fondamentali per valutare l’intensità della affezione parentale.

Tuttavia, venimmo contattati successivamente e su indicazione del padre stesso del giovane, anche dalla fidanzata della vittima, una ragazza di 28 anni che viveva nel suo stesso comune,  e con la quale il rapporto sentimentale era durato da dieci anni prima del sinistro.

I due giovani, nonostante il lungo fidanzamento non vivevano insieme per ragioni economiche, e l’assenza di convivenza, benchè fosse da tempo nei loro progetti, non consentiva di sostenere che lei rientrasse fra gli aventi diritto al risarcimento del danno morale da lutto, poiché secondo la giurisprudenza prevalente solo la cosiddetta “convivenza more uxorio” consente di equiparare sotto il profilo risarcitorio il legame sentimentale al matrimonio classico, e quindi al rapporto fra marito e moglie.

Quanto sopra tuttavia non esclude in modo intransigente la possibilità di essere risarciti in qualità di soli fidanzati se viene data prova dello stretto legame e della intensità del rapporto, consentendo in alcuni casi di ottenere un risarcimento in via equitativa e discrezionale, quasi sempre comunque, e nei rari casi in cui lo si ottiene, al di fuori dei parametri tabellari previsti per il rapporto di convivenza effettiva ovvero di matrimonio.

In questo caso invece, il nostro approccio alla trattativa con la Compagnia di assicurazione è stato sostanzialmente diverso, ovvero non orientato e finalizzato alla liquidazione di un importo equitativo di alcune migliaia di euro come avviene in queste circostanze extra tabellari, bensì abbiamo cercato di fare comprendere al nostro interlocutore di controparte, che nella sostanza l’affetto e l’amore fra due persone che dopo dieci anni di fidanzamento vogliono vivere insieme, anche se per esigenze pratiche di vita non lo hanno ancora fatto, e soprattutto per cause non dipendenti da loro, può essere ritenuto intenso e forte parimenti a quello fra due conviventi ovvero fra due persone sposate.

Abbiamo infatti evidenziato alla Direzione della Compagnia di Assicurazione, che il risarcimento del danno morale da lutto è finalizzato, con tutti i comprensibili limiti, a ristorare una sofferenza morale proiettata nel tempo del superstite, e che non esiste nessuna formula matematica ovvero regola scritta che non consenta dimostrare che una giovane donna legata ad un uomo da dieci anni e con cui voleva costruire un futuro, non viva un dramma analogo a quello di una persona già convivente oppure sposata con la vittima.

Sostanzialmente abbiamo affermato con decisione che la sofferenza per una perdita, se ne viene dimostrata la presumibile intensità, non può essere stigmatizzata in parametri esterni e preclusioni presuntive a beneficio dell’esclusività del solo matrimonio.

Nel caso di questa giovane fidanzata, tramite dichiarazioni testimoniali di amici e parenti abbiamo dimostrato l’intensità dei suoi sentimenti per la vittima, tramite il preventivo che era stato accettato con firma di entrambi per dei lavori di ristrutturazione della casa della nonna di lei abbiamo confermato la loro volontà di vivere insieme l’anno successivo, e tramite la comparazione fra un documento analogo di tre anni prima del sinistro e la lettera di licenziamento per chiusura della azienda dove lui lavorava, ricevuta nello stesso periodo, abbiamo dato prova che da tempo intendevano fare il passo della convivenza, e che per cause non dipendenti dal loro, non ne avevano avuto la possibilità economica.

Le argomentazioni che abbiamo utilizzato sono state efficaci, e soprattutto hanno fatto comprendere al nostro interlocutore che eravamo determinati ad affrontare anche una causa civile a tutela della nostra giovane assistita, e che avremmo articolato tramite i legali fiduciari della Tossani in modo molto convincente presso l’organo giudicante la nostra tesi, in fondo molto semplice ed intuitiva: la proiezione di costruire un rapporto di famiglia, il sogno e il desiderio di realizzarlo, se interrotto in modo ingiusto e violento per avere cagionato una morte, può determinare nel superstite una sofferenza forte e analoga a quella che patisce chi è già convivente oppure sposato, se non addirittura maggiore in taluni casi, proprio perché viene distrutto un futuro per come lo si aveva voluto ma mai vissuto,.

La Compagnia di assicurazione si è così convinta a risarcire la nostra giovane assistita, fidanzata da dieci anni con la vittima, equiparandola a tutti gli effetti ad una moglie, liquidando a sua favore alcune centinaia di migliaia di euro.

Nel nostro lavoro di patrocinatori lo definiamo successo, ma forse è improprio, essendosi trattato in fondo solo di semplice vera giustizia risarcitoria.

In ogni caso, con la speranza che possa essere utile a tutti coloro che purtroppo hanno vissuto oppure vivono un dramma simile, volevamo raccontarvelo.

Andrea Milanesi (Direzione Tecnica) 

per la rubrica

“Tossani Insieme”

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