Testi e accertamenti nelle indagini preliminari

I primi passi del processo penale nel caso di sinistro stradale grave sono le fondamenta di tutta l’istruttoria che seguirà e hanno una influenza da cui non si può prescindere sul risarcimento del danno successivo.

Il nostro fiduciario avv. Marco Linguerri del foro di Ferrara ci descrive brevemente i due strumenti principali di questo momento iniziale quali le dichiarazioni testimoniali e gli accertamenti tecnici irripetibili, questi ultimi quali prove anticipate rispetto al processo, che si svolgono già durante le indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica.

Andrea Milanesi

Responsabile tecnico

 

Una delle questioni più delicate in tema di infortunistica è senz’altro quella attinente ai risvolti penali susseguenti agli incidenti stradali.

Con la riforma del 2016, peraltro, il Legislatore italiano ha ben deciso di inasprire il trattamento sanzionatorio – dunque le pene – per tutti coloro i quali, violando le comuni norme sulla disciplina della circolazione stradale, causino ad un altro soggetto delle lesioni o, peggio ancora, ne provochino la morte.

Parliamo del c.d. “omicidio stradale”.

Ecco che allora, quello della testimonianza – e in particolare una pronta e attendibile testimonianza – è un elemento essenziale per evitare spiacevoli conseguenze, sia sotto il profilo civilistico che, a maggior ragione, sotto quello del processo penale.

Specie perché non sempre, nel momento in cui si verifica il sinistro, si ha la fortuna, la prontezza o anche solo la possibilità di assumere testimonianze nell’immediato ed anzi, molto spesso, la ricostruzione, l’accertamento della dinamica e stabilire il grado e la misura della responsabilità di un utente si rivela un’impresa assai ardua.

Sul punto, possono certamente correre in soccorso le disposizioni del codice di procedura penale in materia di:

(i) investigazioni difensive;

(ii) accertamenti tecnici irripetibili;

Strumenti, quelli appena menzionati, che consentono di anticipare l’assunzione probatoria in una fase antecedente a quella processuale e, quindi, molto più tempestiva ed incisiva.

Ciò è di fondamentale importanza, soprattutto nei processi riguardanti sinistri stradali, laddove la Giurisprudenza di Cassazione è recentemente intervenuta ribadendo un principio di diritto importantissimo: la prova diretta fornita dai testimoni oculari – salvo che questa sia inattendibile – prevale sempre e comunque sulle semplici presunzioni (così ha statuito la Corte con l’ordinanza n. 8814 del 2020).

È possibile comprendere, allora, quanta importanza assuma l’assunzione di una testimonianza; ecco perché nei casi più critici – e cioè in tutti quei casi in cui attendere un periodo di tempo considerevole può rivelarsi infausto, o può comunque segnare negativamente le sorti di un processo – una difesa attenta alle ragioni del proprio assistito non dovrà esitare a ricorrere ai sopracitati strumenti di ricerca della prova previsti dal codice di procedura penale.

La legge, in primis, ai sensi dell’art. 391 bis del c.p.p. consente, al difensore del soggetto coinvolto in un sinistro stradale, l’assunzione di informazioni e la ricezione di dichiarazioni da parte di persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’accertamento dei fatti. Ciò può avvenire sia mediante un colloquio non documentato sia attraverso una dichiarazione scritta; quest’ultima potrà essere utilizzata nell’ambito del procedimento penale al pari delle dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria. Allo stesso modo, qualora la persona a cui è richiesto di fornire informazioni accetti, risponderà penalmente di eventuali falsità su quanto da essa dichiarato.

Altro strumento fornito dalla legge a tutela del soggetto coinvolto in un sinistro stradale è quello dell’accertamento tecnico. Questa è un’area di intervento particolarmente delicata, stante – molto spesso – la facile modificazione dello stato dei luoghi, circostanza che connota una vera e propria irripetibilità dell’atto.

In particolare, secondo l’articolo 360 del codice di procedura penale, quando gli accertamenti da effettuarsi riguardino persone, cose o comunque luoghi il cui stato è soggetto a modificazione (i c.d. accertamenti tecnici non ripetibili), ai soggetti interessati è data la possibilità di avvalersi di un consulente tecnico di parte che avrà la facoltà di partecipare alle operazioni e di formulare osservazioni e riserve. Si tratta, questa appena descritta, di una attività di estrema rilevanza, poiché in tal modo è possibile formare anticipatamente una prova che, in taluni casi, potrebbe avere un ruolo fondamentale nel successivo sviluppo del procedimento penale.

Tali atti, nella pratica, consistono in tutte quelle attività che richiedono valutazioni tecnico-scientifiche e che hanno ad oggetto persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione per cause naturali o, si badi bene, a causa proprio dell’attività accertativa da espletare.

Ecco che, data la loro irripetibilità, le valutazioni acquisite avranno poi un valore probatorio a tutti gli effetti.

Di fondamentale importanza, pertanto, al fine del buon esito della vicenda, conoscere e utilizzare con attenzione i sopracitati strumenti previsti dal nostro ordinamento.

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