La personalizzazione del danno biologico

L’ espressione “danno dinamico-relazionale” è, per la legge, una perifrasi del concetto di danno biologico e che la lesione della salute consiste nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane “nessuna esclusa”.
Il danno alla salute – ha chiarito correttamente la Cassazione – è un danno con conseguenze dinamico relazionali ed occorre distinguere le conseguenze comuni a tutti da quelle peculiari del caso concreto (nel qual caso occorre la prova del maggior pregiudizio sofferto).
Riteniamo tuttavia che pure essendo condivisibile la necessità per richiedere un “appesantimento del danno”, di dare prova di come la lesione abbia determinato dei cambiamenti importanti nelle abitudini di vita, quali ad esempio le frequentazioni delle amicizie e conoscenti, la pratica di sport e hobby, tale stringente necessità non soccorre anche nei casi di lesioni gravissime, tali da rendere sostanzialmente presupposto e implicito un radicale cambiamento delle abitudini di vita.
Si pensi a un giovane di 20 anni incorso in una invalidità permanente del 90%, e si comprende come la prova del mutamento di vita, almeno nel contesto delle trattative stragiudiziali, non sia così imprescindibile per ottenere dalla Compagnia di assicurazione una maggiorazione dell’importo liquidato a titolo di risarcimento in forza di tale danno.
L’entità della lesione a nostro parere è infatti tale, che assorbe il valore di qualsiasi forma presuntiva, in termini di proiezione futura e futuribile, che qualsivoglia forma di prova possa fornire.
Andrea Milanesi
Responsabile tecnico