La personalizzazione del danno quale conquista giuridica per tutti i danneggiati, tuttavia incompresa nel concreto dalle Tabelle del Tribunale di Milano

L’istituto della personalizzazione del danno rappresenta indubbiamente una delle più rilevanti espressioni della nostra evoluta e sensibile giurisprudenza nazionale, oltre che una giusta e corretta conquista morale intesa come tutela dei danneggiati in un sinistro, il più possibile completa e comprensiva di tutte le conseguenze e concrete ricadute personali che una lesione subita può determinare su una persona.
In precedente parere e articolo la abbiamo descritta nel suo aspetto sostanziale, ovvero il valorizzare le ricadute dinamico relazionali che un danno fisico arreca nella sfera individuale di una persona, considerando le variazioni alle abitudini di vita e la percezione di se stessi in termini di sicurezza, aspettative, ambizioni.

E’ infatti innegabile che soltanto una evoluta e sofisticata giurisprudenza come quella italiana poteva essere tra le poche al mondo a percepire ed intuire che una lesione, a parità di percentuale di invalidità su soggetti diversi può determinare sugli stessi delle conseguenza diverse sulla sfera esistenziale in forza delle loro attitudini, abitudini e sensibilità, fatta salva la dovuta differenza fra questa voce di danno e quella del pregiudizio morale che discende da una lesione, inteso invece come pura sofferenza soggettiva interiore causata della lesione stessa, e che nulla rileva in relazione alle abitudini di vita esterna e relazionale, oltre che al modo di percepire se stessi, aspetti che invece sono appunto riferibili alla “personalizzazione” del danno.
Rileva inoltre corretto e condivisibile quanto da sempre affermato dalla Suprema Corte e dalla magistratura di merito in genere, ovvero che la personalizzazione del danno debba essere provata e dimostrata per essere titolati a richiederne il relativo risarcimento, circostanziando le reali ricadute nelle abitudine di vita e nel modo di rapportarsi verso l’esterno nella vita sociale e nel modo di percepire se stessi nel contesto stesso della collettività a seguito di una lesione al bene salute che si è subita.

Fatta la premessa sopra esposta, nel nostro argomentare, rileva tuttavia necessario precisare che la richiamata conquista giurisprudenziale, tuttavia non ha trovato successivamente e non trova, nel concreto della prassi liquidativa sia stragiudiziale che giudiziale, una risposta proporzionata e commisurata al reale pregiudizio subito per come viene quantificata e monetizzata nei risarcimenti, trattandosi spesso di importi troppo esigui e lontani dalla corretta valorizzazione economica di stravolgimenti, a volte gravi della vita di una persona.
La richiamata sproporzione nel concreto delle liquidazioni rispetto al reale danno subito a titolo di ricadute dinamico relazionali in caso di lesione, e la spesso conseguente incongruità degli importi riconosciuti a tale titolo, è da ricondursi alla infelice traduzione in tabella come indicata dall’Osservatorio giuridico del Tribunale di Milano, che ha ritenuto di percentualizzare e stigmatizzare in un importo massimo proporzionato alla entità del danno fisico subito la personalizzazione del danno.

Le tabelle del Tribunale di Milano infatti, a cui si è tenuti a fare riferimento nelle liquidazioni, prevedono proprio a decorrere dal 2008, anno in cui le Sezione Unite della Cassazione hanno riconosciuto la risarcibilità di tale danno, una colonna che riporta la percentuale massima di personalizzazione del danno in riferimento alla entità della invalidità subita e dell’età del danneggiato.
Premettiamo che indicare dei parametri e dei riferimenti per quantificare la personalizzazione del danno era sicuramente opportuno e necessario, pure trattandosi di voce di danno strutturalmente da considerarsi discrezionale ed equitativa, soprattutto al fine di evitare un indeterminatezza assoluta e probabili disparità di trattamento con risvolti incostituzionali, tuttavia la metodologia scelta dal Tribunale di Milano di fare riferimento a delle percentuali, a nostro giudizio, come del resto anche a parere di molti in dottrina dell’epoca e successiva, non è per nulla condivisibile se si valutano le conseguenze pratiche che si riflettono in importi risarcibili e risarciti spesso molto lontani dalla correttezza.
Riteniamo infatti noi della Direzione Tecnica Tossani, in forza di esperienza concreta maturata in anni di assistenza per molte migliaia di danneggiati dal 2008 in avanti, oltre che per percezione reale dell’entità dei danni patiti dalle persona in caso di sinistro, che gli importi che vengono risarciti in punto personalizzazione del danno, spesso non rispecchiano nessun criterio di congruità, proprio perché circostanziati da indicatori di percentuale voluti dal Tribunale di Milano per nulla adeguati e commisurati.

Al fine di fare compiutamente comprendere quanto affermato analizziamo un esempio concreto.
Immaginiamo un ragazzo di 25 anni, che subisce a seguito di un sinistro una lesione quantificata in una invalidità permanente del 20%, monetizzabile in euro 57.691 in forza della Tabella del Tribunale di Milano per il danno biologico scorporato del danno morale, e che praticava da quanto era bambino lo sport del tennis, partecipando negli anni in via continuativa a gare e competizioni benchè amatoriali, attività sportiva che per tutta la vita a seguito del danno subito, che magari vede la visus lesiva concretizzarsi su un arto inferiore, non potrà mai più esercitare. Inoltre vi è da evidenziare come nel caso richiamato è probabile che anche la rete sociale di amicizie e frequentazioni personali del ragazzo potessero in parte gravitare nel mondo del suo circolo di tennis, ovvero essere riconducibili ad occasioni di incontro circostanziate proprio nel contesto degli eventi sportivi stessi.
Secondo quanto previsto dalle stesse tabelle in tale caso e a titolo di personalizzazione del danno avrà diritto ad una maggiorazione fino ad un massimo del 39% del valore del danno biologico, e pertanto pari ad un importo di euro 22.499.
Si comprende agevolmente come l’importo di euro 22.499, corrispondente circa al prezzo di acquisto di un auto usata di qualche anno e di media cilindrata, non è ammissibile che possa essere ritenuto congruo e commisurato quale risarcimento di fronte alla prospettiva per un ragazzo di 25 anni di non potere più svolgere per tutta la vita una attività sportiva che coltivava da quando era bambino, e in relazione alla quale aveva sostenuto competizioni amatoriali nel cui contesto aveva dimostrato tramite risultati e vittorie delle attitudini personali che lo gratificavano, e che rappresentavano motivo di appagamento personale.

Al riguardo si precisa che affermare che l’importo stesso di euro 57.691 riconosciuto a titolo di liquidazione per il danno biologico sarebbe comunque già assorbente e comprensivo di tutti gli aspetti e conseguenze lesive concrete che discendono dal danno fisico, non è ammissibile, poiché diversamente non sarebbe ritenibile la sussistenza della personalizzazione del danno in re ipsa, in quanto in tutti casi, diversamente da quanto statuito dalla Suprema Corte sarebbe sempre ricompreso già nel valore del danno biologico così come quantificato dalla tabella, e non vi sarebbe mai motivo di ammettere che detta voce di danno possa configurarsi.

Pertanto, una volta ammessa la sostenibilità della voce di danno della personalizzazione qualora provata, proprio per non uniformare per tutti il risarcimento del danno da lesione, attese le personali differenze di vita e abitudini di ognuno, è evidente che non si può immaginare che euro 22.499 possano rappresentare un ristoro congruo e proporzionato per un ragazzo che per tutta la vita non potrà più svolgere una attività sportiva a cui da anni era appassionato.

Vi è da precisare che le percentuali di aumento indicate dall’Osservatorio del Tribunale di Milano non sono norma di legge e che un Giudice è sempre libero in via discrezionale di disattenderle, tuttavia è evidente che nella prassi liquidativa dette percentuali hanno spesso delle conseguenze sensibilmente pregiudicanti per i diritti dei danneggiati.
Riteniamo che vi sarebbero stati e che vi sono dei metodi di approccio per dare dei necessari parametri per la quantificazione della personalizzazione del danno strutturalmente diversi, non riconducibili a delle percentuali di aumento standardizzate fino ad un massimo previsto, bensì riferibili a valutazioni che a seconda dei casi consentissero per esempio di raddoppiare ovvero addirittura triplicare l’importo del danno biologico in circostanze provate di rilevante e grave ricaduta dinamico-relazionale.

Quanto sopra, al fine di cercare di arrivare al riconoscimento di importi maggiormente più vicini alla ragionevolezza del comune sentire nel contesto del nostro sistema sociale, tali da evitare che soli euro 22.461 in maggiorazione possano essere ritenuti liquidabili ad un ragazzo di 25 anni che per tutta la vita non potrà più svolgere una determinata attività ovvero passione a cui per anni si era dedicato.

Andrea Milanesi
Responsabile Tecnico
Prof. Michele Tossani srl

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