La fondamentale differenza tra colpa specifica e generica

La richiesta di risarcimento di un danno subito presuppone l’individuazione di un illecito civile commesso dal presunto terzo responsabile che, in alcuni casi, può coincidere con un delitto in ambito penalistico.
Tale illecito, tuttavia, pur essendo un principio più tipico del diritto penale, anche in sede civilistica necessita della sussistenza di due elementi: una componente oggettiva ed una soggettiva.
La componente oggettiva coincide con il fatto storico che ha determinato il danno ed è stringente ed imprescindibile dimostrare il nesso di causa con quest’ultimo. La seconda componente, ovvero quella soggettiva, è invece rappresentata dalle circostanze psicologiche e di consapevolezza di commettere l’illecito da parte dell’agente responsabile, oltre che dall’analisi e valutazione dell’evitabilità della commissione stessa.
In relazione alla componente soggettiva, l’ordinamento distingue due principali istituti, quali quello del dolo e della colpa.
In tale sede prescinderemo da valutazioni relative al dolo, che presuppone addirittura la volontà di commettere l’illecito e la configurazione del danno salvo il caso dei delitti preterintenzionali. Pertanto tratteremo il concetto di colpa, istituto che caratterizza, sotto il profilo soggettivo, la quasi totalità delle casistiche di sinistri ed incidenti di cui ci occupiamo.
Il principio di colpa che si applica nel contesto civilistico del risarcimento del danno, sostanzialmente e nel concreto, migra e adotta direttamente i suoi fondamenti dalla definizione prevista in ambito penale.
Il codice penale la definisce all’articolo 43 comma 1: “Il delitto è colposo o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
In altre parole la colpa consiste nella configurabilità e previsione di un rischio da parte dell’agente committente l’illecito, oltre che nella possibilità di essere nelle condizioni di prevederlo, ed agire incautamente in ogni caso, in via indifferente a tale configurazione e rappresentazione di possibile pericolo.
Con l’approfondimento di oggi non ci occuperemo della intensità e gravità della colpa nella sua distinzione di lieve e grave (che attiene in parte alla capacità di previsione, ovvero al mettersi nelle condizioni potere prevedere), e neanche delle esimenti che possono determinarne l’insussistenza (come nelle circostanze di caso fortuito e forza maggiore). Ciò che analizzeremo è la distinzione tra colpa specifica e colpa generica, con i relativi presupposti.
Il tenore lessicale dell’articolo sopra richiamato ci aiuta in modo abbastanza intuitivo a comprenderne le differenze.
La colpa specifica si riferisce all’incauta violazione di espresse norme e previsioni legislative o regolamentari, dato che è irrilevante da parte dell’agente la conoscenza delle stesse, considerato che è sufficiente averle violate.
Al riguardo potrebbe essere interessante approfondire tale aspetto precisando che, nonostante si tratti di un’analisi discussa e controversa, in caso di violazione di norme e conseguente configurabilità di colpa specifica, qualora queste non fossero conosciute, la responsabilità dell’agente consiste proprio nel non essersi adoperato per conoscerle.
In ogni caso, qualora vi sia una norma non rispettata dall’agente in modo incauto, pur configurandosi un rischio in nesso di causa e discendente dalla violazione, possiamo parlare di colpa specifica.
Gli esempi più agevoli al riguardo sono: in caso di sinistri stradali, il non rispettare un limite di velocità imposto dalla segnaletica ovvero dal codice della strada; oppure, nel caso di infortuni sul lavoro, la mancanza di presidi di protezione e sicurezza previsti dai regolamenti, che dovrebbero essere messi a disposizione del dipendente da parte del datore di lavoro; oppure ancora, nei casi di malasanità, il mancato rispetto da parte dei sanitari del protocollo e direttive ministeriali.
Il livello di intensità di previsione del rischio è irrilevante da parte di questi soggetti in relazione alla sussistenza della colpa specifica, atteso che tale resterà a prescindere, in caso di violazione della norma, nonostante la configurabilità di un rischio la cui intensità e livello di possibilità previsionale riguarderà, invece, l’altra distinzione della colpa stessa fra lieve e grave.
La colpa generica si configura, invece, ogni volta che l’agente committente l’illecito, pur non avendo violato nessuna norma dedicata e specifica, non applica la prudenza del cosiddetto buon senso, tipica dell’uomo con capacità normali e medie.
Trattasi un principio risalente addirittura al nostro diritto romano e si riferisce a tutti quei casi in cui il soggetto, sempre naturalmente configurandosi un rischio e un pericolo, non applica la cosiddetta “ diligenza media del buon padre di famiglia”.
Esempi agevolmente intuibili di tale casistica si hanno nella circolazione stradale: quando il conducente di un auto in area urbana, pure rispettando il limite di 50 KM/H, non rallenta in modo rilevante in prossimità di un considerevole ed evidente assembramento di persone lungo un marciapiede; oppure quando, percorrendo un tratto rettilineo extra urbano, pure nel rispetto dei limiti di velocità, non inizia a rallentare sensibilmente e tempestivamente dopo aver ravvisato l’arrivo, dal senso di marcia opposto, di un veicolo che ad elevata velocità pone in essere ripetute manovre di sorpasso molto pericolose. Ed ancora, nell’ambito degli infortuni sul lavoro ogni volta che la parte datoriale, pure avendo rispettato le norme previste in materia di sicurezza, non si adopera spontaneamente nel prevedere possibili rischi che discendono e si determinano dalla potenziale condotta imprudente del lavoratore stesso, salvo naturalmente i casi di cosiddetta abnormità del comportamento del dipendente.
Si comprende, pertanto, come nel caso della colpa generica il vero indicatore della sua sussistenza attiene alla pretesa ed esigibilità di capacità previsionale che grava sull’agente e, solo successivamente, si valuterà la bontà della condotta tenuta proprio in diretta relazione alla previsione del rischio.
Nel caso della colpa generica quindi, l’intensità della capacità di previsione del rischio, intesa come limite di pretesa ed esigibilità di prudenza, diventano la vera scriminante, al punto che le attitudini professionali e il livello culturale e sociale del soggetto, oltre che naturalmente le caratteristiche fisiche e la sua età anagrafica, possono incidere su detto livello di pretesa ed esigibilità, al fine di determinare se sussista un illecito caratterizzato dalla colpa generica quale elemento soggettivo.
Si tratta delle casistiche più complesse e difficili da analizzare e valutare nel contesto di configurabilità del diritto al risarcimento del danno, in primo luogo perché il giudizio critico sul livello di pretesa di prudenza che grava sull’agente è suscettibile di una certa discrezionalità e, in secondo luogo, perché spesso coincidono con circostanze che vedono un concorso parziale del danneggiato stesso nel determinismo del fatto storico, inteso come elemento oggettivo dell’illecito.
Si pensi all’esempio prima descritto, del soggetto che non rallenta tempestivamente nel caso di auto proveniente dal senso di marcia opposto che sorpassa ripetutamente in modo azzardato: in caso di invasione di corsia da parte di quest’ultima per sbandamento, è incontestabile che l’eventuale omessa prudenza “del buon padre di famiglia” del soggetto di cui si valuta l’eventuale colpa generica, potrà assumere solo una valenza di semplice concorso parziale nel determinarsi dell’evento.
In tali casi diventa rilevante, pertanto, analizzare ogni aspetto delle dichiarazioni dei coinvolti e dei testimoni presenti, poiché possono essere fondamentali indicatori di quanto il soggetto poteva configurarsi in termini di rischio e pericolo, e in quali tempistiche poteva farlo in base alle sue personali caratteristiche ed attitudini.
Riassumendo possiamo quindi affermare che quando si valuta la sussistenza della colpa, una volta accertato che non ricorrano gli esimenti del caso fortuito e della forza maggiore, prima ancora di valutare se si tratta di colpa lieve o grave, occorre appurare se sono state violate delle norme (colpa specifica), oppure se soccorra solo l’omissione della prudenza media (colpa generica), per poi valutare, nel caso di quest’ultima, il livello di intensità di esigibilità della prudenza, che poteva ragionevolmente gravare sul soggetto in forza delle sua caratteristiche personali, fisiche, di età, cultura e professione, oltre naturalmente alle circostanze di luogo e tempo.
Andrea Milanesi
Responsabile tecnico
Prof. Michele Tossani srl