È possibile un risarcimento per danni in famiglia?

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Fino agli anni ‘90/2000 la risposta alla domanda “è possibile ottenere un risarcimento per danni in famiglia?” sarebbe stata un “no”, in quanto l’unica maniera per ottenere un risarcimento era quelle di vedere riconosciuta una “separazione con addebito” (relegando la questione tra l’altro alle sole coppie sposate).
Fortunatamente la giurisprudenza si è evoluta e, ad oggi, è invece possibile fare richiesta per ricevere un risarcimento danni causato da situazioni di maltrattamenti familiari o situazioni che hanno generato offese e umiliazioni (sia in caso di matrimonio che di unione civile).

Cosa si intende con “danni in famiglia”?

Con la definizione “danni in famiglia” si intendono situazioni come le seguenti:

  • tradimento coniugale con modalità offensive e umilianti;
  • maltrattamento familiare: coniuge o figli;
  • stalking;
  • abusi sessuali, violenza fisica o morale;
  • mancato riconoscimento del figlio naturale;
  • disinteresse affettivo verso i figli;
  • mancato mantenimento del coniuge o dei figli o di entrambi;
  • violazione delle regole sull’affidamento condiviso;
  • rifiuto di frequentare i figli oppure impedimento, da parte di un genitore, alla frequentazione dell’altro genitore e i figli.

I casi di “danni endofamiliari” possono arrivare in giudizio anche per processo penale (si vedano i casi di violenza) e non per forza per via civile (legata puramente al risarcimento economico). È comunque sempre possibile richiedere un risarcimento civile anche in una causa penale.

I danni endofamiliari giustificano una richiesta di risarcimento danni in quanto, incidendo sui diritti essenziali, producono un danno ingiusto. Inoltre il risarcimento può essere richiesto per:

  • Danno biologico: lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità fisica della persona. Questo sussiste in presenza di una lesione fisica o psichica della persona – permanente o reversibile – da cui derivi, però, una compromissione delle attività vitali del soggetto, considerate nel senso più ampio.
  • Danno morale: è un danno soggettivo, inteso come turbamento dello stato d’animo, ad esempio dovuto alla perdita di una persona cara o a violazioni dei propri diritti umani.
  • Danno esistenziale: il danno si configura come lesione del diritto al libero dispiegarsi delle attività umane, alla libera esplicazione della personalità.

Tag# Danni alla persona

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