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Assicurazione RCA: puoi esibirla su smartphone o tablet senza rischiare una multa


Assicurazione RCA
9 Novembre 2016

Lo sapevi che dai primi mesi del 2016 puoi esibire il tagliandino dell’assicurazione da smartphone o tablet e quindi hai diritto a non venire multato?

Non serve quindi più avere obbligatoriamente la copia stampata del certificato assicurativo, è però necessario averla almeno digitalmente.
Questo cambiamento è avvenuto in seguito ad un provvedimento dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) che ha modificato il precedente Regolamento 34 puntando ad una progressiva dematerializzazione dei documenti assicurativi. I provvedimenti emanati dall’Istituto hanno a tutti gli effetti la valenza di una legge.

MA COME FACCIO AD AVERE LA COPIA SUL MIO SMARTPHONE?

Di norma quando si stipula un contratto di assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto) “la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all’art. 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008”. È quanto scritto nel provvedimento n. 41 dell’IVASS con cui è stato modificato il Regolamento 34.

Se quindi il contraente assicurativo, in fase di stipula della sua polizza, ha espresso la preferenza di ricevere la documentazione via posta elettronica, egli non riceverà più il certificato in formato cartaceo.

POSSO QUINDI STARE TRANQUILLO DI NON INCORRERE IN UNA MULTA?

La risposta è sì. Purtroppo di questo cambiamento non se ne è parlato molto, ma il Ministero dell’Interno ha diramato, a inizio settembre, una nuova circolare (300/A/5931/16/106/15, 1 settembre 2016) per ricordare anche alle Forze di Polizia che si tratta di una possibilità reale per gli assicurati.

Il Ministero dell’Interno scrive infatti che “può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria o senza che possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo”.

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