Risarcimento del danno patrimoniale futuro

Da liquidare integralmente, tenendo conto delle spese non immediate

Una donna, vittima di un incidente stradale, si appella al Tribunale di Milano per ottenere un equo risarcimento danni, che tenga debito conto delle ripercussioni scaturite dall’evento, tra cui una invalidità, che influenzeranno, anche nel futuro, la sua qualità della vita.

I Giudici della Corte d’Appello, dapprima, stimano la liquidazione effettuando questo calcolo: 600€ di assistenza personale mensile, moltiplicati per un coefficiente di capitalizzazione congruo all’età della vittima e quindi ridotti del 40%.
Una decisione inaccettabile per la donna, che propone ricorso in Cassazione lamentando la cospicua diminuzione della cifra.

È l’articolo 1223 del Codice Civile a guidare la Suprema Corte nella decisione definitiva.

Il risarcimento del danno da responsabilità civile deve infatti coprire “tutto il danno e nulla più del danno”, rispondendo quindi ai principi di integralità o indifferenza.
In questo caso non è stato previsto di corrispondere una somma che compensasse integralmente quanto subìto dalla vittima (e quanto subirà in futuro).

La Corte d’Appello di Milano dovrà quindi attenersi al principio secondo cui “il danno consistente nelle spese per assistenza personale, patito dalla vittima di lesioni personali, va liquidato stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrà bisogno in considerazione delle menomazioni da cui è afflitta, rapportato alla durata presumibile dell’esborso. Il risarcimento così determinato è dovuto per intero, senza alcuna riduzione percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente patito dal danneggiato”.

Tag# Incidenti stradali

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