Niente risarcimento per la caduta della motociclista

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Strada dissestata e buca visibile: niente risarcimento per la caduta della motociclista

Escluse le responsabilità del Comune in quanto, nonostante le condizioni precarie del manto stradale, l’incidente poteva essere evitato grazie ad una maggiore attenzione e prudenza della motociclista.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, attraverso la sentenza n. 27724/18; depositata il 30 ottobre 2018.

Strada dissestata e buca ben visibile

In base a questo contesto, la motociclista caduta non potrà chiedere un risarcimento per i danni subiti. I Giudici d’Appello prima, e quelli della Cassazione dopo, hanno infatti ritenuto che la motociclista avrebbe dovuto adottare un comportamento più prudente viste le condizioni del manto stradale.

Il fatto

L’incidente, accaduto poco più di 8 anni fa nel Comune di Ischia, ha visto come protagonista una motociclista che ha raccontato di “essere caduta a causa della presenza di una buca” mentre era alla guida del proprio ciclomotore.
In seguito all’incidente, la motociclista ha presentato una richiesta di risarcimento, che inizialmente è stata accolta in Tribunale, dove i giudici hanno riconosciuto “la responsabilità esclusiva del Comune“.
I giudici d’Appello hanno invece accolto le obiezioni avanzate dai legali del Comune e hanno dichiarato “l’esclusiva responsabilità della donna nella produzione dell’evento lesivo” in quanto “la buca presente sul manto stradale era di ampie dimensioni, ubicata al centro della carreggiata percorsa dal ciclomotore” lungo “un più ampio tratto stradale, tutto dissestato e sconnesso“, e di conseguenza “risultava pienamente visibile ed evitabile con la dovuta attenzione“. La Cassazione ha inoltre fatto notare che l’incidente era avvenuto “in pieno giorno, nel mese di settembre, con forte luminosità naturale“.
Questi elementi hanno portato a ribaltare la prima sentenza ritenendo la motociclista l’unica responsabile della caduta.

L’elemento più significativo che ha portato i giudici a questa asserzione è stato quello che con “la dovuta attenzione e una maggiore cautela” l’incidente si sarebbe potuto evitare in quanto la vittima “avrebbe dovuto rendersi conto del tratto stradale vistosamente sconnesso e dissestato“.
Il cattivo stato del manto stradale, secondo i giudici, non era da considerarsi “insidia o trabocchetto“, ma piuttosto la motociclista non è stata in grado di “percepire e prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo che risultava evidente e che escludeva la configurabilità dell’insidia“.

Questa valutazione è stata condivisa dalla Cassazione che ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del Comune di Ischia.

Tag# Incidenti stradali

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