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Nesso di causalità per guida in stato di ebbrezza


Nesso di causalità per guida in stato di ebbrezza
4 Settembre 2019

Per la Cassazione è sufficiente il collegamento materiale tra l’incidente avvenuto e la condotta riprovevole del conducente.

L’obiettivo di questo approfondimento è quello di fare chiarezza su uno dei temi più discussi in ambito di incidenti stradali: la guida in stato di alterazione a causa dell’alcol.

Qualora, infatti, un soggetto, con il proprio comportamento sotto gli effetti di qualche sostanza psicoattiva, provochi un sinistro, come si può dimostrare che la sua responsabilità sia effettivamente collegata alla sopracitata assunzione?
In altre parole: per legge, quali prove sono necessarie per dimostrare il nesso di causalità tra l’essere ebbri alla guida e l’aver provocato un incidente, in modo da applicare la corretta aggravante disciplinata dall’Art. 186 del Codice della Strada?

È proprio questo articolo a fornire tutte le risposte, soprattutto nel comma 2-bis.
In quelle righe, infatti, si disciplina il fatto che non sia necessario l’accertamento del nesso eziologico tra il sinistro e la condotta del conducente. È bensì necessario il solo collegamento materiale tra il fatto verificato e lo stato di alterazione dell’agente e, di conseguenza, appare evidente come la ratio legis (l’elemento logico della legge) intenda punire più gravemente una condotta illecita quando “l’alterata capacità di reazione impedisca al conducente di evitare l’incidente, proprio in ragione dell’ebbrezza”.
Pertanto sono vani ricorsi da parte di soggetti che, avendo violato le norme di prudenza, non siano stati in grado di effettuare manovre di emergenza che avrebbero potuto evitare il verificarsi dell’incidente.

Come nel caso di un soggetto, che alla guida della propria vettura con un tasso alcolemico pari a più di 1,54gr/l. aveva colliso la propria auto con un altro veicolo proveniente dal contrario senso di marcia, che ha visto rigettare la propria richiesta di conversione della pena nella sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 17183/19

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