Skip to main content

Legame nonno-nipote: risarcimento dovuto anche se non conviventi


Legame nonno nipote risarcimento dovuto anche se non conviventi
20 Febbraio 2018

Il nipote può subire un danno non patrimoniale(*) in seguito alla morte del nonno, a causa della perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare.

Su questo tema si è pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 29332/17, depositata in data 7 dicembre, ribaltando l’esito pronunciato prima dal Tribunale di Milano e successivamente in Corte d’Appello.

Un signore anziano ha prematuramente perso la vita a causa di un incidente stradale.

Il Tribunale di Milano aveva condannato il responsabile dell’incidente stradale a risarcire il danno non patrimoniale, in favore della moglie, dei figli e della nipote convivente della vittima. Escludeva invece che il risarcimento fosse altresì dovuto ai nipoti non coabitanti con il defunto.

Successivamente la Corte d’Appello, valutati i gravami di entrambe le parti coinvolte, confermava la precedente sentenza, sostenendo che il danno parentale subito “da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare” è risarcibile solo quando sussista una situazione di convivenza “quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela anche allargate”.

Al contrario i ricorrenti ritenevano che il rapporto tra nonno e nipote dovesse essere riconosciuto come “legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare”, indipendentemente dal rapporto di convivenza.

La Cassazione ha invece ritenuto fondato il motivo di ricorso, in quanto ha rilevato che, in caso di domanda di risarcimento proposta dai familiari della vittima, la convivenza con il defunto non rappresenta una condizione necessaria per determinare l’esistenza della relazione parentale, ma semplicemente costituisce una prova utile.

A sostegno di questa posizione la Corte ha inoltre precisato che “non essendo condivisibile limitare la società naturale, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola c.d. famiglia nucleare, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante” (Cass. n. 21230/16).

Pertanto anche il nipote della vittima, indipendentemente dalla convivenza, può subire un pregiudizio non patrimoniale a seguito della morte del nonno.

(*) Sono danni non patrimoniali tutti quei danni non immediatamente quantificabili economicamente, come ad esempio la sofferenza interiore, l’invalidità fisica e/o psichica, il peggioramento della qualità della vita di una persona.

altri articoli da

News