Incidenti sul lavoro: il datore è sempre responsabile tranne in un caso

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Non tutti sanno che la normativa relativa alla sicurezza sul lavoro ritiene il datore di lavoro sempre responsabile di un infortunio occorso al lavoratore: non solo nelle situazioni in cui l’imprenditore decida di non adottare le idonee misure di sicurezza, ma anche qualora non si accerti che il proprio dipendente faccia uso delle misure protettive a disposizione. Anche in questo ultimo caso infatti, il datore di lavoro risulta essere imputabile di concorso di colpa.

La legge in merito alla responsabilità del datore di lavoro

La normativa che sancisce quanto appena riportato è stata depositata dalla Corte di Cassazione il 5 dicembre 2017 (sez. I Civile, ordinanza n. 29115/17) e stabilisce che, l’unico caso in cui l’imprenditore potrebbe essere scagionato da qualsiasi tipo di colpa, è identificabile nella situazione in cui la vicenda presenti i caratteri “dell’abnormità, dell’inopinabilità e della esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute”.  In altre parole, per evitare responsabilità, il datore di lavoro deve riuscire a dimostrare che il comportamento rischioso del lavoratore si estranea dalle normali modalità ed esigenze procedurali che il lavoro in questione richiederebbe.

Una sentenza esemplificativa

Un esempio di applicazione pratica della legge sulla sicurezza sul lavoro vede la vicenda di un lavoratore deceduto, dopo cinquanta giorni di agonia, in seguito ad un incidente avvenuto sul posto di lavoro (nel cuneese) mentre manovrava un autocarro. Gli eredi della vittima si sono immediatamente opposti alla sentenza pronunciata, che prevedeva la completa esclusione del datore di lavoro da responsabilità legate all’incidente, e quindi, di conseguenza, alla negazione di un risarcimento da parte sua per i danni subiti, patrimoniali e non.

L’applicazione del Tribunale delle norme in tema di prevenzione degli infortuni e la reazione della Cassazione.

Il Tribunale di Cuneo ha accolto la domanda poiché ha considerato insufficienti le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro ed ha dunque ammesso il danno morale subito dai familiari dell’operaio deceduto.

Sentendosi ingiustamente condannato a dover garantire un risarcimento, il datore di lavoro si è dunque rivolto alla Corte di Cassazione che però ha respinto il ricorso formulato dall’uomo poiché “le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro tutelano il lavoratore anche dalla sua imperizia, negligenza e imprudenza”.

Il datore di lavoro in questione, non essendo riuscito a dimostrare l’abnormità della condotta del lavoratore rispetto alla tipologia di lavoro richiesto, non può essere dunque scagionato completamente dalle responsabilità sulla vicenda.

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