Danni per malasanità

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La Corte impone al Comune di risarcire il danno

In seguito ad un illecito commesso da un ex ente ospedaliero (poi diventato Usl) sarà il Comune e non la regione a dover risarcire il danno.

Questo è quanto stabilito dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 1220/17 del 20 gennaio.
La Regione, la Usl del capoluogo (diventata poi ente ospedaliero) ed il relativo Comune, sono stati citati in giudizio da un paziente per danni provocati dai sanitari durante la nascita.
I tre enti citati però hanno immediatamente contestato l’accusa a loro carico.

Le Sentenze di primo e secondo grado hanno stabilito che, tra i tre, il risarcimento danni spettasse alla Regione. La Regione dunque ha impugnato le suddette sentenze in Cassazione, lamentando una presunta violazione delle leggi in materia.

La Regione ha principalmente voluto focalizzarsi sulle direttive dettate dalla legge n. 833/1978 la quale determina che, i debiti accumulati dagli ex enti ospedalieri, in seguito diventati Usl, devono essere trasferiti in capo ai Comuni.
La Corte ha inoltre considerato inapplicabili il d.lgs. N. 502/1992 e la legge n. 724/1994 che prevedono il trasferimento delle obbligazioni dell’Usl alla Regione, in quanto queste obbligazioni non sono mai state a carico della Usl.

Per queste ragioni, la Corte ha accolto il ricorso della Regione considerando che l’applicabilità del d.l. n. 382/1997, art. 12 avviene solo ed esclusivamente sul piano organizzativo interno e nei meccanismi di imputazione contabile, e quindi non coinvolge l’ambito esterno civilistico del rapporto con il creditore.
In altre parole, l’obbligo al risarcimento danni non è da considerarsi a carico della regione, in quanto si applica ad un fatto che risale alla gestione dell’ente ospedaliero e non dell’Usl, riconoscendo l’obbligo risarcitorio in capo al Comune.

Tag# Malasanità

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