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Danni da caduta in un parco acquatico


Danni da caduta in un parco acquatico
1 Agosto 2017

Quando la responsabilità non è imputabile al custode della struttura?

Rispondiamo ad una richiesta di chiarimenti da parte di un nostro giovane utente, infortunatosi cadendo sull’asfalto bagnato.

Le vacanze estive sono arrivate più o meno per tutti. Cosa c’è di meglio che passare i caldi giorni d’estate in un parco acquatico in cui divertirsi e ristorarsi dal sole che picchia?
È proprio in un parco acquatico che si è svolto l’infortunio di un nostro utente. Federico si è ferito cadendo negli spazi all’interno del parco e ci scrive per sapere se sia possibile, “richiedere un risarcimento danni ai proprietari del parco acquatico poiché la caduta è avvenuta a causa di una chiazza d’acqua nel tragitto da uno scivolo all’altro”.

Caro Federico,
siamo risaliti ad una sentenza della Corte di Cassazione (23108/2015) molto simile al tuo caso che però nega il risarcimento richiesto poiché imputa la caduta esclusivamente alla condotta dell’infortunato.

Il fatto si svolge, come nel tuo caso, all’interno di un parco acquatico dove, il malcapitato soggetto della sentenza, scivola su una chiazza d’acqua mentre percorre il vialetto che conduce alle piscine. La Corte si avvale dell’art. 2051 c.c. che sancisce quanto segue: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
In questo caso specifico, la Corte determina che l’infortunato ha avuto tutti i mezzi per accorgersi della chiazza d’acqua dato che l’evento si è svolto di giorno e con una perfetta illuminazione. In altre parole, se il “pericolo” risulta essere completamente visibile ed evitabile, la colpa della caduta è imputata in esclusiva al soggetto infortunato che, se avesse prestato l’adeguata attenzione o se avesse anche semplicemente utilizzato l’apposito corrimano, non avrebbe subito l’infortunio.
Per queste ragioni, la Corte ha deciso di escludere ogni responsabilità del proprietario della piscina, imputando l’evento dannoso esclusivamente alla condotta sbadata dell’infortunato.

Quello che possiamo consigliare a te, Federico, e a tutti i nostri utenti è di fare attenzione prima di procedere alla richiesta di risarcimento danni in casi di questo tipo: è necessario infatti accertarsi che l’ostacolo causa dell’infortunio non fosse immediatamente visibile oppure che la sua integrità fisica fosse in qualche modo alterata e quindi rischiosa per l’incolumità delle persone.

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