Incidenti sugli sci: responsabilità e risarcimento danni

Nei mesi invernali le piste da sci si riempiono di appassionati e sportivi, amanti della montagna e dei paesaggi innevati.
Ma lo sci, pur non essendo classificato come vero e proprio “sport pericoloso”, è un’attività caratterizzata, secondo la normativa più recente (art. 2050 del Codice Civile), dall’alto numero di rischi e pericoli che può comportare.
La disciplina in caso di incidenti sugli sci
Gli eventi dannosi che avvengono sulla neve sono generalmente imputabili a 3 soggetti:
- il gestore dell’impianto;
- la scuola di sci (o al maestro);
- lo sciatore.
Ognuno di questi risponderà del proprio comportamento e della propria responsabilità in base a quanto sancito dal legislatore e dalla giurisprudenza.
Rientrano in ambito penale i reati di:
- omissione di soccorso;
- lesioni personali colpose;
- omicidio colposo.
Indipendentemente dall’accertamento penale, il danneggiato può anche procedere ad un’azione in ambito civilistico, che prevede il risarcimento dei danni sia patrimoniali (ad esempio le spese mediche) sia non patrimoniali (come eventuali danni morali).
Come tutelarsi al meglio?
Affrontare le discese con prudenza e attenzione, come stabilito dalla Legge 363/2003 e dal “Decalogo dello sciatore“ (allegato contenuto nel Decreto del 20/12/2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) è fondamentale per evitare di provocare incidenti, potenzialmente dannosi per se stessi e per gli altri.
È buona prassi informarsi, in fase di acquisto dello skipass, su quali condizioni siano offerte dall’assicurazione sci e dell’assicurazione giornaliera.
Infine è bene ricordare che, qualora il responsabile sia coperto da una polizza assicurativa verso terzi, sarà questa a risarcire il danneggiato.
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