Infortunio sul lavoro o in itinere: la complessità del danno differenziale

Cosa succede quando una persona subisce un infortunio sul lavoro? Come può ricevere il più completo risarcimento?
Una risposta a queste domande è necessaria affinché chi dovesse subire un infortunio sul lavoro o in itinere sappia come comportarsi per ottenere il risarcimento corretto.
Innanzitutto bisogna definire che cosa sia il danno differenziale: la differenza fra la somma corrisposta dall’INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) a titolo di indennizzo e la somma che sarebbe spettata al lavoratore se fossero state applicate le usuali tabelle di liquidazione del danno biologico.
Tale terminologia esiste solo ed esclusivamente in caso di infortunio sul lavoro o di infortunio in itinere.
In caso di infortunio sul lavoro o in itinere vi è sempre l’intervento dell’INAIL che deve provvedere a risarcire un danno patrimoniale (le retribuzioni percepite dal lavoratore) e un danno non patrimoniale (danno biologico permanente riportato dal lavoratore).
Ricordiamo che, dal 2000 (legge 38/2000), l’INAIL riconosce anche il danno biologico permanente e che, in forza dell’art. 1916 c.c, si surroga per il recupero, nei confronti del responsabile civile, di quanto erogato all’infortunato.
Le tabelle utilizzate dall’INAIL per conteggiare e quantificare il danno biologico permanente non sono però le stesse previste dalla Legge e la somma che viene risarcita da tale Ente non corrisponde a quanto spetterebbe, alla luce delle tabelle di legge, al risarcimento civilistico dovuto all’infortunato.
Per essere più precisi l’INAIL non indennizza:
- tutti i danni patrimoniali diversi dalla retribuzione (per esempio le spese mediche),
- la eventuale minore capacità di produrre reddito nel futuro da parte dell’infortunato (se l’invalidità permanente non supera il 16% di Ip),
- i seguenti danni non patrimoniali: il danno biologico temporaneo, quello cioè che decorso un periodo di tempo termina; il danno biologico permanente che non raggiunge il 6%; il danno morale che, nel conteggio civilistico, deve essere riconosciuto e che, spesso, porta ad una percentuale integrativa come personalizzazione del biologico.
Sostanzialmente il risarcimento INAIL si ispira ad un principio indennitario e pertanto mira a garantire un sostegno sociale all’infortunato, mentre il risarcimento che si basa sulla responsabilità civile mira ad un integrale risarcimento a favore dell’infortunato, finalizzato a ricostituire, in astratto, lo stato in cui questi si sarebbe trovato senza l’evento lesivo.
Tutto ciò per farvi capire che in un infortunio sul lavoro sussiste la presenza di un danno ulteriore a quanto erogato dall’INAIL poiché lo stesso non assorbe integralmente il risarcimento civilistico, lasciando spazio a voci di danno non riconosciute e a voci di danno integrative (danno differenziale).
Essendo dunque la materia molto complessa è assolutamente indispensabile rivolgersi a professionisti del settore tra i quali, in primis, lo Studio Tossani.
In Italia, nel 2015, sono state poco meno di 637mila le denunce di infortuni registrate dall’INAIL, in diminuzione del 4% rispetto al 2014 e del 22,1% rispetto al 2011. Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono stati poco più di 416mila (-6,6% rispetto al 2014), di cui il 18,2% avvenuto “fuori dell’azienda”, cioè “con mezzo di trasporto” o “in itinere” (percorso casa-lavoro e viceversa). Gli infortuni mortali “accertati” sono stati 694, con una riduzione del 2% circa rispetto al 2014 e del 23,4% rispetto al 2011.
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