Incidente stradale con veicolo non assicurato: come ottenere un risarcimento?

Gentile Infortunistica Tossani,
mi rivolgo a voi in quanto esperti del settore. Due giorni fa ho avuto un incidente stradale con un’altra auto: sono stata tamponata. È però emerso che l’auto che mi ha colpita non è assicurata. Esiste un ente che possa risarcirmi?
Vi ringrazio in anticipo per il vostro tempo,
Cordialmente
Michela
Gentile Michela,
Grazie per essersi rivolta a noi. La informiamo, prima di tutto, che in caso di incidente stradale con veicoli non identificati (i famigerati “pirati della strada”), o più semplicemente non assicurati, è comunque possibile ottenere il giusto risarcimento dei danni subiti tramite il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ente istituito dalla legge n. 990 del 1969 ed oggi regolato dal Codice delle Assicurazioni all’articolo 283 ed amministrato dalla Consap.
Chi liquida i danni in caso di incidente stradale con veicoli non identificati o non assicurati?
La liquidazione dei danni per i quali opera il Fondo di Garanzia è effettuata a cura delle Compagnie Assicurative designate, per competenze regionali, dall’Ivass: ad esempio, per i sinistri avvenuti in Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Toscana, Abruzzo, Molise, Sicilia e Repubblica di San Marino la gestione è affidata ad UNIPOLSAI Ass.ni S.p.A.
Quali sono le tipologie di incidenti per i quali interviene il Fondo?
- Ipotesi A – in caso di veicoli (o natanti) non identificati interviene per i danni alla persona e, solo in caso di lesioni fisiche gravi (cioè che abbiano causato un danno biologico permanente superiore al 9%), anche per i danni alle cose con una franchigia di €500,00;
- Ipotesi B – in caso di veicoli o natanti non assicurati interviene sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
- Ipotesi C – in caso di veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa o che vi vengano poste successivamente e per le quali non si verifichino le condizioni indicate ai due punti precedenti;
- Ipotesi D – in caso di veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario (per es. a seguito di furto), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
Il Fondo provvede al risarcimento del danno nei seguenti casi ulteriori:
- Ipotesi Dbis – in caso di incidenti causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) e avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
- Ipotesi Dter – in caso di incidenti causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
Cosa fare per ottenere il risarcimento?
La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Consap nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché, se la si conosce, alla Compagnia Assicuratrice che gestisce la procedura per la Regione nella quale è avvenuto l’incidente.
Nel caso in cui, invece, il mezzo danneggiante sia assicurato presso una Compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa occorre inviare la richiesta anche al Commissario liquidatore nominato.
Rispetto ai dati richiesti dal codice delle assicurazioni per la gestione degli incidenti avvenuti con responsabilità di veicoli identificati e regolarmente assicurati, la gestione del Fondo di Garanzia richiede specifica documentazione probatoria:
- per il caso di veicolo non identificato: rapporto d’incidente redatto dall’Autorità intervenuta con evidenze di responsabilità di mezzo poi datosi alla fuga (e conseguente denuncia per omissione di soccorso a carico di ignoti), quali testimoni oculari, tracce e residui del veicolo responsabile e quant’altro.
- per il caso di sinistri avvenuti a causa di veicoli identificati ma non assicurati: oltre alla normale documentazione probatoria, è richiesta la prova della scopertura del mezzo responsabile con dichiarazione dell’Ufficio d’informazione italiano (presso la stessa CONSAP) o, in caso d’intervento dell’Autorità, contravvenzione ai sensi dell’articolo 193 del codice della strada.
Gentile Michela, speriamo di aver risposto ai suoi dubbi, ci tenga al corrente degli sviluppi della vicenda e non esiti a ricontattarci per ulteriori chiarimenti.
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