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Incidente stradale: un caso di danno permanente senza risarcimento da lucro cessante


Incidente stradale un caso di danno permanente senza risarcimento da lucro cessante
21 Marzo 2018

Una donna ha fatto ricorso in Cassazione per risarcimento da lucro cessante dopo un incidente stradale che le ha causato lo scoppio di una vertebra con esito permanente.

Cos’è il “lucro cessante”?

Il termine “lucro cessante” viene utilizzato dai giuristi quasi sempre in associazione ad un altro termine: “danno emergente”.

Con “danno emergente” si intende la perdita economica subita sia in caso di contratti sia in casi extracontrattuali. In quest’ultimo caso si fa riferimento ad esempio al danno conseguente ad un incidente stradale: è un danno emergente il costo sopportato, ad esempio, per riparare la portiera dell’auto danneggiata.

Il “lucro cessante” invece è il mancato guadagno che conseguirà in futuro al comportamento illegittimo di terzi: si fa riferimento, in caso di rapporti contrattuali, alla ricchezza che il creditore non ha conseguito in seguito al mancato utilizzo della prestazione dovuta dal debitore. In caso di rapporto extracontrattuale invece si fa riferimento alla perdita di chance di guadagno che il fatto illecito provocherà in futuro al danneggiato.

Il fatto e il ricorso in Cassazione

L’episodio sopra citato ha visto dunque una donna coinvolta in un incidente stradale con un’altra auto sprovvista di assicurazione. La donna era trasportata sull’automobile assicurata che è uscita fuori strada a causa della perdita di una ruota da parte della vettura non assicurata.

In seguito all’incidente stradale la donna ha riportato una lesione permanente causata dallo scoppio di una vertebra. La stessa ha dunque chiesto un risarcimento da lucro cessante in quanto riteneva che il danno subito avrebbe diminuito costantemente la capacità e l’intensità lavorativa della ricorrente, la cui professione era il notaio.

La domanda risarcitoria della donna è stata accolta solo in parte in primo grado di giudizio: il Tribunale ha infatti rigettato la domanda volta al risarcimento del danno da lucro cessante connesso alla invalidità temporanea e alla invalidità permanente.

La donna ha quindi impugnato la sentenza in secondo grado di giudizio e la Corte d’Appello di Milano le ha riconosciuto una ulteriore somma a titolo di risarcimento del lucro cessante per il periodo di invalidità temporanea, confermando però il rigetto della domanda in relazione al lucro cessante da invalidità permanente. Questa scelta è stata presa dalla Corte d’Appello considerando il fatto che si fosse provveduto a personalizzare il danno biologico nella misura massima, tenendo conto della considerazione del c.t.u. (consulente tecnico d’ufficio) relativa ad una diminuzione della capacità lavorativa specifica del 20%, rapportata al maggior affaticamento e alla usura lavorativa del notaio. La Corte d’Appello, in particolare, ha negato il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica escludendo che fosse stata fornita la prova, anche presuntiva, di un pregiudizio economico collegato alle conseguenze permanenti dell’incidente.

La ricorrente ha dunque valutato di procedere con il ricorso in Cassazione sottolineando come i giudici le avessero negato il diritto ad un integrale risarcimento del danno subito sottovalutando, nonostante gli elementi di prova forniti, le conseguenze anche in termini di pregiudizio patrimoniale della lesione riportata. I postumi permanenti riportati dalla donna individuavano principalmente una maggiore faticosità del lavoro: difficoltà di conservare per lungo tempo sia la stazione seduta che la stazione eretta, difficoltà di effettuare spostamenti, necessità di interruzioni consistenti e del rispetto di tempi più lunghi di recupero fisico rispetto a quelli ordinari di una persona che si trovi nelle stesse condizioni di età e di salute complessiva.
Il tema evocato è quello dell’apprezzamento del danno permanente riportato da chi eserciti una professione intellettuale, sotto il profilo della riduzione della propria capacità di produrre guadagno, e quindi del verificarsi di un lucro cessante futuro.

La ricorrente ambiva a ricondurre le conseguenze della invalidità permanente non (solo) ad un maggior affaticamento nello svolgimento dell’attività precedente, ma alla impossibilità di mantenere i ritmi della attività precedente, ed ancor più alla impossibilità di incrementare l’attività lavorativa: la professionista ha dovuto necessariamente modificare e rimodulare i ritmi lavorativi precedenti accordandoli con la sua nuova situazione fisica. La donna assumeva che da ciò ne sia derivata una diminuzione dei guadagni e della possibilità di incrementare il proprio reddito professionale, non adeguatamente preso in considerazione, come autonoma voce di danno, dalla Corte d’Appello.
La Corte d’Appello aveva infatti rigettato il ricorso, affermando che la comprovata diminuzione dei guadagni del notaio, che era nel pieno dell’attività professionale con cariche rappresentative anche all’interno della associazione di categoria e attività lavorativa articolata in tra diversi studi, fosse riconducibile alla crisi economica che in contemporanea affliggeva tutto il settore.
Inoltre la Corte d’Appello ha posto motivi di riflessione circa la difficoltà della prova di una connessione causale tra la diminuzione dei guadagni e l’invalidità subita da un professionista, esercente una professione intellettuale. Motivo per cui non ha accolto il ricorso, dando però atto della presenza di un danno permanente non lieve, in considerazione del quale, come riconosciuto dalla ricorrente, personalizza dunque il danno biologico nel massimo grado consentito, per adeguatamente risarcire la professionista della indubbia perdita di qualità della vita.
Per poter però riconoscere un danno da lucro cessante per invalidità permanente la Corte d’Appello ha decretato che non può solo essere presunta, ma deve essere allegata e provata.
Dalle dichiarazioni dei redditi del notaio, la Corte d’Appello non ha rilevato elementi che provassero un decremento progressivo dei guadagni negli anni successivi all’incidente. Essa vi rinviene piuttosto delle oscillazioni, prive della necessaria univocità e non idonee a fornire la prova di una costante diminuzione della capacità di guadagno da porre in rapporto causale con il verificarsi dell’evento dannoso. Quindi non ha ritenuto che siano state fornite prove adeguate della derivazione causale.
Sulla base di ciò la Corte di Cassazione – che ha il compito di giudicare sulla correttezza dei processi – ha rigettato il ricorso della donna.

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