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Liquidazione coatta amministrativa – Risarcimento mala gestio


Liquidazione coatta amministrativa
25 Luglio 2017

​La legge stabilisce che ogni veicolo che circola per strada debba essere obbligatoriamente assicurato. Questo perché, in caso di incidente stradale, il danneggiato possa ottenere un risarcimento danni. Esistono casi in cui non interviene la semplice assicurazione, bensì si deve far riferimento al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Cosa fa il Fondo di garanzia per le vittime della strada?

A garanzia di ciò, è stato istituito il Fondo di garanzia per le vittime della strada, designato ad intervenire, nei limiti dei massimali minimi di legge, tutte le volte che si verificano:

  • a. incidenti stradali causati da veicoli non identificati: viene risarcito il danno alla persona, mentre il danno a cose, con franchigia di € 500.00, viene risarcito solo in presenza di gravi danni alla persona (invalidità permanente superiore al 9%);
  • b. incidenti stradali causati da veicoli non assicurati: viene risarcito sia il danno materiale (senza franchigia) che il danno alla persona;
  • c. incidenti stradali causati da veicoli assicurati con Imprese poste in “liquidazione coatta amministrativa”: viene risarcito sia il danno materiale (senza franchigia) che il danno alla persona;
  • d. incidenti stradali causati dal ladro della vettura alla guida, dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’Autorità competente, per danni a terzi (lesioni personali e danni a cose) e per danni ai trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale (lesioni personali e danni a cose).

Un caso recente di ulteriore risarcimento danni per mala gestio con coinvolgimento di assicurazione in liquidazione coatta

Recentemente la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in merito ad un caso che fa riferimento all’ipotesi di cui al punto c.: incidenti stradali causati da veicoli assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale “alternativa” al fallimento, regolata dalla legge fallimentare e da normative speciali, rivolte prevalentemente alle imprese di grandi dimensioni o operanti in particolari settori del mercato (esempio: banche o assicurazioni).
A causare la liquidazione coatta amministrativa può essere lo stato d’insolvenza dell’impresa o l’accertamento di gravi irregolarità gestionali da parte degli organismi di controllo e vigilanza.

Nel caso in cui una compagnia assicuratrice fallisca, l’assicurazione R.C.A., anche se limitatamente ai massimali minimi di Legge, è comunque valida fino alla scadenza del periodo per il quale è stato pagato il premio.
Se durante questo periodo si verificano incidenti stradali, allora interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Il 23 giugno 2017 la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza n. 15658 relativa al caso di persone che avevano subito danni in seguito ad un incidente stradale e la compagnia assicuratrice era fallita. La questione del ricorso era: in questo caso quale massimale di risarcimento si deve applicare?

La Corte d’appello di Bologna aveva parzialmente rideterminando gli importi risarcitori richiesti da chi aveva subito il danno. La sentenza è stata quindi impugnata in Cassazione dalle vittime dell’incidente per mala gestio impropria.

In ambito RC auto l’assicuratore che ritarda colposamente il pagamento del terzo danneggiato risponde al di là del limite del massimale sulla base di una mala gestio impropria e può venire condannato al risarcimento di un importo superiore al massimale (questa richiesta deve però essere avanzata direttamente dal danneggiato con azione autonoma).

L’accusa, rivolta all’impresa designata al risarcimento per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, era quella di non aver rispettato il massimale vigente all’epoca del sinistro.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto il risarcimento in quanto, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, qualora l’assicuratore sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il danno risarcibile dal Fondo Garanzia per le vittime della strada resta assoggettato al limite di cui all’ultimo comma dell’art. 21 l. n. 990/1969, a cui rinvia l’art. 4 d.l. n. 576/1978, conv. in l. n. 738/1978.
Tale massimale legale può essere superato in caso di mala gestio o di ingiustificato ritardo nell’adempimento dell’obbligo risarcitorio, con riferimento a interessi legali e rivalutazioni.

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